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Assegno Unico, cosa fare entro il 30 giugno per non perdere gli arretrati

I percettori dell’Assegno Unico hanno una data da tenere bene a mente ed è quella del 30 giugno. La data del 30 giugno infatti fa da spartiacque e presentare la domanda o l’ISEE dopo questa data può avere delle ripercussioni sulla riscossione dell’assegno.

Vediamo in quale maniera.

Assegno Unico: la scadenza al 30 giugno

L’Assegno Unico spetta a tutti quelli che hanno figli a carico fino a 21 anni di età, o senza limiti d’età se disabili. L’importo mensile è corrisposto da INPS in base all’ISEE dichiarato. Senza un ISEE aggiornato si avrà comunque diritto al pagamento dell’assegno, ma si riceverà l’importo minimo di legge: 57 euro in caso di figlio a carico minorenne e 28,50 euro se il figlio a carico ha tra 18 e 21 anni.

Conviene quindi fare domanda di Assegno Unico quando la dichiarazione ISEE aggiornata è già pronta. Tuttavia, c’è anche la possibilità di presentare l’ISEE in un secondo momento. Fino ad allora, INPS riconoscerà il minimo di legge; una volta presentato l’ISEE, INPS provvederà a pagare gli importi arretrati.

Attenzione però, perché l’Istituto Previdenziale riconosce gli arretrati solo se l’ISEE viene presentato entro il 30 giugno. Per le domande presentate dal 1° marzo al 30 giugno di ciascun anno, infatti, l’Assegno spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo.

Al contrario, per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno:

  • decorre dal mese successivo a quello di presentazione;
  • è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda.

Importo: variabili e maggiorazioni

Come detto, l’ISEE è fondamentale non per accedere all’Assegno Unico ma per stabilirne l’importo mensile. Solo con un ISEE aggiornato, infatti, INPS potrà riconoscere un importo adeguato alla condizione economica della famiglia. Gli importi corrisposti in base all’ISEE sono elencati in questa tabella.

L’importo in pagamento tiene conto delle caratteristiche del nucleo familiare, quali il il numero di componenti e la loro età. In alcune circostanze spettano anche delle maggiorazioni. Queste sono riservate:

  • ai nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo);
  • alle madri di età inferiore a 21 anni;
  • ai nuclei con quattro o più figli;
  • ai genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
  • ai figli affetti da disabilità;
  • ai figli di età inferiore a un anno;
  • ai figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con tre o più figli e ISEE fino a 45.574,96 euro;

Spetta infine una quota a titolo di maggiorazione per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno risultasse inferiore alla somma dei valori teorici dell’Assegno per il Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), percepite nel regime precedente la riforma.

Per fare una stima dell’importo che spetta a titolo di Assegno Unico, INPS ha predisposto un SIMULATORE da poter usare gratuitamente.

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