HomeCronaca sindacaleMetalmeccanici, i 485€ dell’E.G.R. possono essere assorbiti?

Metalmeccanici, i 485€ dell’E.G.R. possono essere assorbiti?

Uno dei tanti interrogativi che circola in questi giorni tra i lavoratori metalmeccanici che consultano il cedolino paga di giugno riguarda l’Elemento di Garanzia Retributiva. L’importo di 485 euro che spetta, una sola volta l’anno, a quei lavoratori dipendenti di aziende in cui non siano stati definiti accordi aziendali sul salario di produttività.

L’erogazione dell’E.G.R. è prevista per il mese di giugno, mensilità dalla quale decorrono anche gli aumenti retributivi di 137,52 euro al C2. La presenza di queste due novità può generare un po’ di confusione e disorientamento. E finanche pratiche di assorbimento reciproco non legittime.

L’E.G.R. non è assorbibile

I due elementi economici hanno natura diversa. Vanno distinti. E tra loro non c’è alcuna correlazione. Basterebbe questo per rafforzare che l’uno non può assorbire l’altro e vanno corrisposti di pari passo nel cedino di giugno.

L’Elemento di Garanzia Retributiva è erogato “una tantum” e va indicato nella parte centrale del cedolino.

L’incremento di 137,52 euro si aggiunge ai minimi retributivi in atto, salvo assorbimenti con i superminimi non coperti da espressa clausola di non assorbibilità, e va indicato nella parte alta. Nel punto in cui sono indicati gli elementi economici continuativi del salario.

Per cui non è possibile riconoscere al lavoratore – per fare un esempio – solo 347,48 euro quale differenza tra 485 e 137,52 euro. Persino i lavoratori con contratto part time lo percepiscono in misura intera.

I casi di non erogazione dell’E.G.R. di 485 euro

Chiarito che i 485 euro non possono essere assorbiti (anche solo parzialmente) dall’aumento tabellare, dobbiamo sapere che tale importo potrebbe non essere dovuto. Per specifica previsione contrattuale l’azienda potrebbe essere esclusa dall’erogazione. Insomma l’E.G.R. non spetta in tutti i casi.

Innanzitutto occorre guardare al CCNL applicato in azienda, esso è previsto dal:

  • CCNL Industria Metalmeccanica Federmeccanica-Assistal;
  • CCNL PMI Metalmeccanica Unionmeccanica Confapi;
  • CCNL PMI Metalmeccanica Confimi;
  • CCNL Cooperative metalmeccanica;
  • CCNL Industria Orafa Federorafi.

Ecco chi non lo riceve:

  • i lavoratori non in forza alla data del 1° gennaio 2024, quindi gli assunti dopo tale data;
  • chi ha ricevuto nel corso del 2023 il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione (per effetto di accordi aziendale).
RIPRODUZIONE RISERVATA – I siti web che intendono riprodurre, anche parzialmente, i contenuti del presente articolo sono tenuti ai sensi della Legge sul Diritto di Autore, a citare la fonte "TuttoLavoro24.it" e a creare specifico link all'articolo. Abusi saranno segnalati a Google e Meta (Facebook) per l'immediata rimozione..
spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisment -