Gli enti bilaterali erogano prestazioni alle imprese e ai lavoratori. Si tratta di bonus, erogazioni in denaro “una tantum” che hanno la finalità di sostenere il reddito come welfare integrativo. Nel caso dei lavoratori spesso viene fatta la distinzione tra i bonus destinati al lavoratore e quelli destinati alla sua famiglia.
Gli enti bilaterali sono costituiti dalle parti sociali. Le associazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori. Le stesse parti che hanno firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro. E proprio qui sta il punto.
Il diritto all’erogazione dei bonus dipende dal contratto collettivo applicato dall’azienda ai suoi dipendenti. Vediamo quali sono i contratti collettivi nazionali che danno diritto alle prestazioni degli organismi bilaterali.
I CCNL che non prevedono gli enti bilaterali
Gli enti bilaterali non presenti in tutti i CCNL. Tipicamente i contratti collettivi industriali non li prevedono. Come il caso del CCNL firmato da Federmeccanica-Assistal e Fim-Fiom-Uilm. Si tratta del contratto collettivo più applicato dalle aziende industriali: in esso le prestazioni di welfare sono erogate direttamente dalle aziende ai lavoratori. E’ il caso dei Flexibile Benefit di 200 euro erogati una volta l’anno ai lavoratori metalmeccanici.
Sulla stessa scia il CCNL Federorafi applicate dalle aziende che lavorano metalli preziosi come oro, argento, ecc.
I metalmeccanici che hanno diritto ai Bonus degli Enti Bilaterali
Gli enti bilaterali sono presenti nel contratti collettivi dell’artigianato da più di 30 anni. Di conseguenza i lavoratori metalmeccanici dipendenti delle aziende artigiane di produzione, carpenteria metallica, autoriparazione, installatori di impianti, hanno diritto a queste prestazioni di welfare. Nell’artigianato gli enti sono regionali, per cui ogni lavoratore deve consultare il proprio ente di riferimento per conoscere i bonus: ELBA in Lombardia, EBAS in Sicilia, EBLART nel Lazio, EBAV in Veneto e così via in tutte le regioni e province autonome.
Ma anche qui occorre fare attenzione. Per avere diritto ai bonus è necessario che i datori di lavoro abbiano versato regolarmente la contribuzione. Come prevede il CCNL area meccanica artigiani firmato da Fim-Fiom-Uilm, le prestazioni degli enti bilaterali sono un diritto contrattuale di tutti i lavoratori.
Anche il contratto collettivo sottoscritto tra Unionmeccanica Confapi e i sindacati Fim-Fiom-Uilm che si applica alle aziende industriali di medio-piccole dimensioni, prevede il diritto al welfare dell’ente bilaterale. In questo caso l’ente è nazionale e si chiama EBM. Prevede prestazioni per i lavoratori a condizioni che siano regolarmente iscritti al fondo, sulla base dei versamenti aziendali mensili.
I versamenti sono visibili in Busta paga nella parte centrale, per cui ogni mese i lavoratori possono (e devono) controllare.
Bonus tassati?
I Bonus erogati dagli enti bilaterali non sono soggetti a tassazione, secondo le condizioni stabilite dall’Agenzia delle Entrate. Tuttavia va detto che alcuni enti, come ad esempio quello artigiano delle Marche – EBAM, applica – alla fonte – la ritenuta d’acconto del 20% sulle prestazioni erogate ai lavoratori.
Nel frattempo il Governo ha in serbo una riforma fiscale che promette di tassare ogni tipo di bonus welfare degli enti bilaterali.