HomeEvidenzaDisoccupazione Agricola più facile grazie al "Bonus Giornate": uscite le indicazioni INPS

Disoccupazione Agricola più facile grazie al “Bonus Giornate”: uscite le indicazioni INPS

Anche nel 2025 per gli agricoli sarà più facile accedere all’indennità di disoccupazione perché INPS farà valere le giornate non lavorate per motivi non imputabili né al bracciante né al datore. Lo farà grazie al meccanismo del “trascinamento delle giornate”.

INPS spiega tutto nella circolare n. 37 del 5 febbraio 2025.

Disoccupazione, per quali agricoli

Partiamo col dire che la disoccupazione Agricola è un trattamento di sostegno al reddito destinato ai braccianti agricoli iscritti nelle liste provinciali. Va richiesta entro il 31 marzo 2025.

Per averla occorre aver svolto almeno 102 giornate di lavoro nel biennio precedente all’anno in cui viene presentata domanda. Il biennio da prendere in riferimento per chi invia la domanda nel 2025 è dunque quello 2023-2024. Sempre nello stesso biennio, inoltre, occorre aver maturato almeno 2 anni di anzianità contributiva.

C’è un modo per gli agricoli che non avessero maturato le 102 giornate di lavoro per provare a raggiungere tale quota.

Come funziona il bonus giornate

Per i lavoratori agricoli a tempo determinato c’è un particolare meccanismo per aumentare il numero di giornate da far valere ai fini della disoccupazione agricola. Si tratta del “trascinamento delle giornate”.

Questo “bonus” consiste nel riconoscimento delle giornate non lavorate per interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali, ai fini previdenziali e assistenziali. Quindi sia ai fini pensionistici che ai fini dell’accesso alla Disoccupazione Agricola.

Insomma, se in alcuni giorni del 2024 non si è lavorato per eventi non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro, tali giornate di sospensione delle attività vengono considerate valide “ai fini del raggiungimento del numero di quelle lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro”.

Quali braccianti agricoli possono godere del bonus

Non tutti i braccianti agricoli indistintamente possono beneficiare del bonus giornate. È destinato infatti esclusivamente ai lavoratori occupati nell’anno 2024 che abbiano lavorato:

  • per almeno cinque giornate
  • presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile
  • che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004, ossia:
    • misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi prioritariamente finalizzate all’individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio;
    • interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
    • interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole;
  • e che ricada in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni con proprie delibere o decreti.

Il bonus giornate è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.

La scadenza

Le aziende devono far sapere all’INPS quali sono le giornate da “trascinare” entro il 24 febbraio 2025. Rispettare la scadenza è fondamentale per consentire alle strutture territoriali dell’INPS di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per l’anno 2024.

Per conoscere gli adempimenti a cui sono tenuti i datori di lavoro agricoli per una corretta trasmissione delle giornate si rimanda alla lettura integrale di suddetta circolare INPS.

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