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Assegno di Inclusione, Domanda entro il 18 Aprile per Sommare questo Bonus da 6.000€

L’Assegno di Inclusione è incompatibile con alcune prestazioni ma non con il Reddito di Libertà. Una particolare categoria di beneficiari, infatti, alla quota mensile erogata sulla Carta di Inclusione può aggiungere fino a 500 euro provenienti anch’essi direttamente dall’INPS.

Vediamo di che si tratta.

Assegno di Inclusione compatibile con il Reddito di Libertà

L’Assegno di Inclusione è il sussidio che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza da gennaio 2024. Spetta ai nuclei familiari il cui ISEE non supera i 10.140 euro e in cui sono presenti membri disabili, minorenni, over 60 o svantaggiati.

Il Reddito di Libertà, invece, è un contributo riconosciuto alle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Spetta alle residenti nel territorio italiano, che siano cittadine italiane, comunitarie o di uno Stato extracomunitario.

La funzione del Reddito di Libertà è quella di aiutare la donna vittima di violenza a recuperare la propria indipendenza economica. Quindi contribuisce anche al recupero dell’autonomia abitativa, nonché alle spese per la scuola dei figli.

Le due misure (Assegno di Inclusione e Reddito di Libertà) sono compatibili (cfr. l’art. 3, comma 6, del decreto del 2 dicembre 2024). Pertanto le donne che decidono di farsi seguire dai centri antiviolenza possono accedere a entrambi i sussidi, purché abbiano i requisiti per richiederli.

Importi e termini per la domanda

L’importo dell’Assegno di Inclusione varia a seconda del reddito familiare e della composizione del nucleo. A tale importo può essere sommato quello percepito a titolo di Reddito di Libertà: questo ha un valore massimo di 500 euro mensili, erogati per un massimo di 12 mesi. Il contributo può arrivare quindi fino a 6.000 euro.

Le domande sono aperte dallo scorso 5 marzo.

Per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 sono stati stanziati 10 milioni di euro per finanziare il Reddito di Libertà. Pertanto, le donne la cui domanda presentata in passato è stata rigettata per insufficienza di budget possono ripresentarla entro 45 giorni dal 4 marzo 2025, data di entrata in vigore del decreto. Quindi hanno tempo fino al 18 aprile.

Scaduto il periodo di presentazione delle domande, l’INPS accoglie, su base regionale, le domande ripresentate secondo l’ordine cronologico dell’istanza originaria.

Per tutte le altre informazioni sul Reddito di Libertà si rimanda alla circolare INPS n. 54 del 5 marzo 2025.

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