Con la circolare n. 30 del 27 marzo 2026, l’INPS aggiorna le regole su tempi di pagamento e rateizzazione del TFS e TFR per i dipendenti pubblici. Il documento recepisce le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026, con effetti diretti soprattutto sui futuri pensionati.
Si tratta di indicazioni operative importanti per tutto il comparto statale, chiamato a fare i conti con tempistiche spesso lunghe e modalità di liquidazione differenziate.
Riduzione dei tempi: novità dal 2027
La principale modifica riguarda chi accederà alla pensione di vecchiaia nei prossimi anni. Per questi lavoratori, i tempi di attesa per ricevere il TFS/TFR si riducono.
Nel dettaglio:
si passa da 12 a 9 mesi di attesa
la nuova tempistica si applica a chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2027
Resta invece invariato il quadro per chi cessa dal servizio entro il 31 dicembre 2026 o per altre tipologie di uscita.
Quando arrivano i pagamenti: tutte le scadenze
I tempi di liquidazione variano a seconda della causa di cessazione dal servizio.
Ecco le principali casistiche:
entro 105 giorni in caso di decesso o inabilità dopo 12 mesi più 3 mesi tecnici per pensionamenti entro il 2026 dopo 9 mesi più 3 mesi per pensionamenti dal 2027 dopo 24 mesi più 3 mesi per dimissioni o cessazioni senza pensione
Queste tempistiche restano il riferimento per tutti i dipendenti pubblici, compreso il personale scolastico.
Rateizzazione: come viene pagato il TFS/TFR
Oltre ai tempi, la circolare chiarisce anche le modalità di pagamento degli importi.
La liquidazione può avvenire:
in un’unica soluzione fino a 50.000 euro
in due rate annuali tra 50.000 e 100.000 euro
in tre rate annuali oltre i 100.000 euro
Le rate successive alla prima vengono erogate a distanza di 12 mesi.
Scuola e casi particolari: cosa sapere
Per il comparto scuola resta la particolarità della cessazione al 31 agosto, anche se i requisiti maturano entro fine anno.
Nei pensionamenti con misure diverse da quelle ordinarie, i tempi decorrono dal momento in cui si maturerebbero i requisiti standard.
Infine, nei casi di cumulo contributivo o APE sociale, il riferimento resta l’età per la pensione di vecchiaia, mentre per chi lascia senza pensione immediata il termine resta fissato a 24 mesi.
In caso di ritardi nei pagamenti, sono previsti interessi a favore del lavoratore.




