Assegno Unico, Svolta per i Disoccupati: INPS Perde in Tribunale

Una decisione importante cambia le regole sull’Assegno Unico per i cittadini stranieri disoccupati. Il Tribunale di Torino ha stabilito infatti che chi ha un permesso di soggiorno per attesa occupazione può avere diritto al beneficio, senza dover restituire le somme già ricevute. Una sentenza che potrebbe avere effetti anche su molti altri casi simili.

Vediamo meglio nel dettaglio.

Assegno Unico ai disoccupati stranieri: cosa ha deciso il Tribunale di Torino

Nel caso portato all’attenzione del Tribunale ordinario di Torino – Sezione Lavoro, l’INPS aveva chiesto a un cittadino extracomunitario di restituire l’Assegno Unico percepito da marzo 2022 ad agosto 2023, per un totale di 17.549,50 euro.

Per l’Istituto, infatti, non era valido il suo titolo di soggiorno “attesa occupazione”.

Con la sentenza n. 2359/25, il giudice ha però dato ragione al cittadino lavoratore ritenendo discriminatoria la condotta dell’INPS.

Permesso per attesa occupazione: perché vale per l’Assegno Unico

Il punto centrale della sentenza riguarda il permesso di soggiorno per attesa occupazione, cioè quello rilasciato a chi ha perso il lavoro ed è in cerca di una nuova occupazione.

Secondo il Tribunale:

  • questo tipo di permesso rientra nel cosiddetto permesso unico di lavoro,
  • e quindi consente l’accesso all’Assegno Unico Universale.

Naturalmente, restano necessari anche gli altri requisiti previsti dalla normativa, come quelli legati al reddito e alla composizione del nucleo familiare. Nella sentenza si legge quindi: “il permesso di soggiorno per attesa occupazione costituisce titolo idoneo per la concessione dell’AUU in presenza degli altri requisiti di legge“.

Stop alla restituzione delle somme e pubblicazione della sentenza

Un altro passaggio fondamentale riguarda le somme già percepite (superiori a 17.000 euro). Il Tribunale ha stabilito che non devono essere restituite all’INPS, il quale ha dovuto anzi farsi carico delle spese di lite, liquidate in oltre 3.700 euro.

La richiesta di rimborso avanzata dall’Istituto è stata quindi considerata illegittima, proprio perché basata su un’interpretazione errata del titolo di soggiorno.

Ma a carico dell’INPS il Tribunale ha disposto anche un’ulteriore misura: la pubblicazione della sentenza sul sito ufficiale dell’Istituto per 15 giorni consecutivi. Si tratta di un segnale forte, che serve a dare visibilità alla decisione e a correggere eventuali comportamenti futuri dell’Istituto.

Cosa cambia ora per i disoccupati stranieri

In concreto, questa sentenza chiarisce un punto molto importante: anche i cittadini stranieri disoccupati, con permesso per attesa occupazione, possono accedere all’Assegno Unico.

E soprattutto, non devono restituire le somme ricevute, se in possesso dei requisiti.

Una decisione che potrebbe avere effetti pratici su molte famiglie e che segna un precedente rilevante nel rapporto tra cittadini stranieri e prestazioni sociali in Italia.