C’è tempo fino alle 23:59 del 19 maggio per presentare la domanda di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie provinciali permanenti ATA, note come “24 mesi”. Si tratta di elenchi fondamentali, utilizzati sia per il conferimento delle supplenze sia per le immissioni in ruolo a tempo indeterminato.
La procedura è regolata dall’articolo 554 del D.Lgs. 297/1994 e dall’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009, richiamata ogni anno dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nelle istruzioni operative.
Requisito dei 24 mesi: come si raggiunge
Per accedere alla prima fascia è necessario aver maturato almeno 24 mesi di servizio nelle scuole statali, nello stesso profilo ATA per cui si presenta domanda oppure in uno superiore.
Il requisito si considera valido anche con 23 mesi e 16 giorni di servizio. Questo perché le frazioni superiori a 15 giorni vengono equiparate a un mese intero. Tuttavia, il conteggio non può essere effettuato trasformando tutto il servizio in giorni e dividendo per 30: il sistema distingue tra mesi completi e frazioni.
Come si calcolano mesi e frazioni
Le regole, stabilite dall’O.M. 21/2009, prevedono che i mesi interi vengano conteggiati come tali, mentre le frazioni di mese devono essere sommate tra loro fino a raggiungere 30 giorni complessivi, equivalenti a un mese.
Se la parte residua supera i 15 giorni, viene comunque considerata come un mese intero. Non è invece possibile sommare singoli periodi inferiori a 16 giorni per ottenere direttamente un mese: questi devono rientrare nel conteggio complessivo delle frazioni.
Servizi continuativi e assenze valide
Per i servizi continuativi su più mesi si utilizza un criterio a calendario: si parte dal primo giorno di lavoro e si arriva al giorno precedente dello stesso numero nel mese successivo. L’eventuale periodo finale viene poi calcolato in giorni.
Nel servizio utile rientrano anche alcune assenze considerate valide dalla normativa, come i congedi parentali retribuiti previsti dal D.Lgs. 151/2001, le assenze parzialmente retribuite del CCNL scuola 2006/2009 e l’astensione obbligatoria. Possono essere conteggiati anche periodi non retribuiti, come il congedo parentale senza stipendio e i giorni di sciopero, purché non interrompano l’anzianità di servizio.




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