Il Decreto 1 maggio cambia profondamente le regole per chi lavora tramite piattaforme digitali. Il punto centrale è l’articolo 12, che introduce una presunzione di subordinazione quando il lavoratore viene controllato o diretto attraverso algoritmi e sistemi automatizzati. Una novità che può avere effetti molto concreti sul salario e sui diritti, compresa la 14ª mensilità.
Quando il rapporto si presume subordinato
Il comma 3 dell’articolo 12 rappresenta il cuore della norma. Il testo stabilisce infatti che a proposito dei lavori intermediati tramite piattaforme digitali, come i rider delle consegne dei cibi a domicilio, “quando emergono indici di controllo o di eterodirezione esercitati, anche mediante gestione algoritmica, il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata, salvo prova contraria”.
In pratica, se è la piattaforma digitale a decidere tempi, modalità delle consegne, accesso agli incarichi, priorità o compensi attraverso l’algoritmo, il lavoratore non viene più considerato automaticamente autonomo.
La conseguenza è molto rilevante: il rapporto può essere qualificato come lavoro subordinato a tempo indeterminato, salvo che la piattaforma riesca a dimostrare il contrario davanti a un giudice. Si introduce, in questo modo, una tutela forte per i lavoratore, che sposta gli equilibri e rafforza la sua posizione qualora volesse chiedere l’applicazione di tutti i diritti del “lavoro dipendente”. Il decreto chiarisce inoltre che conta la realtà concreta del lavoro svolto e non il nome dato al contratto dalle parti.
Per i Rider del Food Delivery scatta l’applicazione del contratto della logistica
Il collegamento con l’articolo 7 del Decreto porta poi a un altro passaggio decisivo: a questi lavoratori deve essere applicato il cosiddetto “salario giusto” previsto dalla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa.
Tradotto, significa applicare il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione.
Si tratta del contratto sottoscritto da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti con le associazioni di rappresentanza delle imprese della logistica e dei trasporti, che già dal 13 luglio 2018 aveva individuato specifici livelli di inquadramento.
I livelli previsti dal contratto collettivo
Per il “personale viaggiante” il contratto – rinnovato di recente, con l’accordo del 3 dicembre 2024 – stabilisce diversi livelli in base al mezzo utilizzato per le consegne:
- Per chi effettua consegne in bicicletta è previsto il livello I.
- Per chi utilizza motocicli o mezzi assimilabili è invece previsto il livello L.
L’inquadramento non riguarda soltanto la paga base, ma tutto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale.
Non solo stipendio: arrivano 13ª, 14ª e tutele complete
L’effetto più importante della nuova impostazione è che questi lavoratori potrebbero ottenere tutte le tutele tipiche del lavoro subordinato.
Non soltanto il minimo salariale previsto dal CCNL Logistica, ma anche 13ª mensilità, 14ª, ferie retribuite, permessi, malattia, trattamento di fine rapporto e coperture previdenziali complete. La novità introdotta dal Decreto 1° maggio è destinata quindi ad aprire una fase completamente nuova nel lavoro tramite piattaforma digitale.
Il punto decisivo sarà capire come verrà applicata la presunzione di subordinazione prevista dall’articolo 12 e quale sarà l’orientamento dei tribunali nei prossimi mesi.




