Supplenti Scuola, le Ferie “cancellate” valgono fino a 9.000 Euro. Decide la Cassazione

Si è svolta nella giornata di ieri 20 maggio, presso la Corte di Cassazione l’udienza sulla monetizzazione delle ferie non godute dei supplenti della scuola con contratto al 30 giugno o fino al termine delle attività didattiche. Una vicenda che coinvolge migliaia di docenti precari e che potrebbe incidere su richieste economiche da migliaia di euro.

Al centro della controversia c’è la prassi adottata in molte scuole di considerare automaticamente in ferie i supplenti durante le sospensioni delle lezioni, come vacanze natalizie, pasquali e ponti scolastici. Questo meccanismo ha avuto come effetto la riduzione delle indennità sostitutive riconosciute ai docenti a fine contratto.

Il nodo delle ferie “d’ufficio”

Secondo la tesi dell’amministrazione che rappresenta il Ministero dell’Istruzione, i giorni di sospensione delle attività didattiche dovrebbero essere considerati ferie automaticamente godute dai supplenti, anche senza una richiesta formale del lavoratore.

Per i ricorrenti, invece, questa interpretazione crea una evidente disparità di trattamento rispetto ai docenti di ruolo, ai quali non viene imposto alcun automatismo. Inoltre, molti supplenti restano comunque a disposizione della scuola anche durante i periodi di sospensione delle lezioni.

Il punto centrale riguarda proprio la riduzione delle indennità sostitutive ferie: considerare quei giorni come ferie già fruite abbassa infatti il numero di giornate monetizzabili al termine del contratto.

Cosa dice finora la Cassazione

Fino a oggi la giurisprudenza della Cassazione si è espressa prevalentemente in favore dei supplenti.

Con la sentenza n. 14268 del 2022, la Suprema Corte ha stabilito che il lavoratore non può perdere il diritto alla monetizzazione delle ferie se la scuola non dimostra di averlo messo concretamente nelle condizioni di fruirne.

Successivamente, con l’ordinanza n. 16715 del 17 giugno 2024, la Cassazione ha chiarito che il docente precario ha diritto all’indennità sostitutiva anche se non ha chiesto ferie durante le sospensioni delle lezioni, salvo prova contraria dell’amministrazione.

Importante anche l’ordinanza n. 15415 del 3 giugno 2024, che ha definito illegittimo il collocamento automatico in ferie senza richiesta o provvedimento formale.

Secondo i legali dei ricorrenti, la Cassazione avrebbe quindi già chiuso la questione nelle precedenti pronunce e un eventuale cambio di orientamento rappresenterebbe una svolta significativa rispetto alla linea seguita finora.

Attenzione alla prescrizione

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la prescrizione decennale.

I docenti possono recuperare somme riferite anche agli ultimi dieci anni, con richieste che in molti casi arrivano tra 8mila e 9mila euro. Proprio per questo molti lavoratori stanno valutando di interrompere la prescrizione in attesa della decisione della Cassazione.

La sentenza attesa nelle prossime settimane potrebbe quindi diventare decisiva per il futuro dei ricorsi sulle ferie dei supplenti.