La Corte costituzionale interviene sul limite massimo di età per il personale della scuola e apre la strada alla possibilità di rimanere in servizio oltre i 70 anni quando ciò è necessario per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia. Con la sentenza n. 125, depositata ieri, i giudici hanno dichiarato parzialmente illegittimo l’articolo 509, comma 3, del decreto legislativo 297/1994, nella parte in cui fissa in modo rigido il limite dei 70 anni per il trattenimento in servizio.
Il limite dei 70 anni non può essere fisso
Secondo la Consulta, il limite anagrafico previsto dalla normativa non può restare immutato se, nel frattempo, aumenta l’età richiesta per accedere alla pensione di vecchiaia a causa dell’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita.
Per questo motivo la Corte ha stabilito che il trattenimento in servizio dovrà essere consentito non solo fino ai 70 anni, ma anche fino alla diversa età più elevata che dovesse risultare dagli adeguamenti dei requisiti pensionistici collegati all’aspettativa di vita.
La decisione evita così che alcuni lavoratori siano costretti a lasciare il servizio senza aver ancora maturato il diritto alla pensione.
Il caso che ha portato alla decisione
La pronuncia nasce dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione nell’ambito di un procedimento avviato dal Tribunale di Lecce.
Il caso riguardava una dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito che aveva impugnato il provvedimento di cessazione dal servizio, sostenendo di avere il diritto a restare al lavoro fino a 71 anni per raggiungere la contribuzione minima necessaria ad accedere alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.
Proprio da questa vicenda è scaturito il rinvio alla Corte costituzionale.
La tutela del diritto alla pensione
Nella sentenza la Consulta ricorda che il trattenimento in servizio oltre il limite ordinario rappresenta un’eccezione, ma è giustificato quando serve a consentire al lavoratore di maturare i requisiti necessari per ottenere la pensione.
I giudici evidenziano inoltre che una soglia anagrafica fissata rigidamente a 70 anni, senza considerare gli incrementi della speranza di vita, viola sia l’articolo 38 della Costituzione, che tutela il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati in caso di vecchiaia, sia il principio di ragionevolezza previsto dall’articolo 3.
La Corte ribadisce quindi un principio già affermato in altre occasioni: il legislatore non può imporre la cessazione del rapporto di lavoro quando il dipendente non ha ancora raggiunto il diritto alla pensione.
La sentenza rappresenta quindi un’importante tutela per il personale della scuola, perché impedisce che l’evoluzione dei requisiti pensionistici possa tradursi in un vuoto di tutela economica. D’ora in avanti il limite massimo per il trattenimento in servizio dovrà essere coordinato con gli eventuali aumenti dell’età pensionabile derivanti dagli adeguamenti alla speranza di vita, garantendo ai lavoratori la possibilità di completare il percorso necessario per ottenere la pensione di vecchiaia.




