Le temperature estreme stanno mettendo a dura prova migliaia di metalmeccanici, soprattutto chi opera nei reparti produttivi, nelle fonderie, nelle officine, nei cantieri e nelle attività all’aperto. In questi casi il colpo di calore non rappresenta soltanto un’emergenza sanitaria, ma può configurarsi come un vero e proprio infortunio sul lavoro, con tutte le tutele previste dalla normativa.
Il riferimento principale è il D.Lgs. 81/2008, che impone ai datori di lavoro di valutare e gestire anche il rischio derivante dal microclima e dalle elevate temperature.
Quando il colpo di calore è un infortunio sul lavoro
Il colpo di calore è un evento acuto provocato da una prolungata esposizione a temperature elevate, alla radiazione solare o ad ambienti particolarmente caldi e poco ventilati.
Se l’episodio si verifica durante lo svolgimento dell’attività lavorativa e provoca un danno alla salute del dipendente, può essere riconosciuto come infortunio sul lavoro, consentendo l’accesso alle tutele previste dall’ordinamento.
Il rischio riguarda in particolare i lavoratori impiegati:
- nei cantieri;
- nell’industria metalmeccanica e nei reparti con alte temperature;
- nella logistica e movimentazione merci;
- nelle lavorazioni all’aperto;
- negli ambienti chiusi con microclima sfavorevole.
I sintomi da non sottovalutare
Riconoscere tempestivamente i segnali è fondamentale per evitare conseguenze anche molto gravi.
Tra i principali sintomi figurano:
- temperatura corporea elevata;
- forte mal di testa;
- nausea;
- debolezza;
- vertigini;
- stato confusionale;
- pelle molto calda, arrossata o particolarmente secca.
In presenza di questi segnali è necessario intervenire immediatamente.
Cosa fare in caso di colpo di calore
Le procedure di primo intervento prevedono di:
- chiamare subito il 112;
- trasferire il lavoratore in una zona fresca e ombreggiata;
- raffreddare gradualmente il corpo;
- somministrare acqua soltanto se la persona è cosciente;
- avvisare immediatamente il datore di lavoro, il preposto e gli addetti al primo soccorso.
La rapidità dell’intervento può risultare determinante per limitare le conseguenze dell’evento.
Gli obblighi del datore di lavoro
Il D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di inserire il rischio da calore nella valutazione dei rischi aziendale (DVR) e di adottare tutte le misure preventive necessarie.
Tra queste rientrano:
- valutazione del rischio microclimatico;
- pause programmate durante le giornate più calde;
- disponibilità continua di acqua potabile;
- organizzazione delle attività nelle ore meno calde;
- utilizzo di DPI compatibili con le alte temperature;
- formazione e informazione dei lavoratori;
- utilizzo dei sistemi previsionali del progetto Worklimate per monitorare il livello di rischio.
La gestione del rischio caldo costituisce infatti un preciso obbligo previsto dagli articoli 17, 18 e 28 del D.Lgs. 81/2008, oltre che dall’articolo 63 e dall’Allegato IV relativi ai requisiti dei luoghi di lavoro.
Per il settore metalmeccanico, dove molte attività si svolgono in ambienti già caratterizzati da elevate temperature, la prevenzione assume un ruolo ancora più importante. Pianificare le misure prima dell’emergenza, coinvolgendo Servizio di Prevenzione e Protezione, medico competente e RLS, significa tutelare la salute dei lavoratori, ridurre il rischio di infortuni e garantire condizioni di lavoro sicure anche durante le ondate di calore.




