Percepire l’Assegno di Inclusione non significa necessariamente dover rinunciare a un’opportunità di lavoro. Anche durante il mese di agosto un componente della famiglia beneficiaria può svolgere un’attività lavorativa senza perdere automaticamente l’ADI.
La normativa prevede infatti una franchigia pensata per favorire l’ingresso nel mercato del lavoro: fino a 3.000 euro lordi annui di maggior reddito da lavoro non concorrono alla determinazione dell’importo dell’Assegno di Inclusione.
I primi 3.000 euro non riducono l’Assegno
La regola è prevista dall’articolo 3, comma 5, del Decreto Legge n. 48/2023 e viene richiamata nelle istruzioni dell’INPS.
Quando uno o più componenti del nucleo iniziano un’attività lavorativa durante la fruizione dell’ADI, il maggior reddito prodotto non viene considerato fino al limite complessivo di 3.000 euro lordi annui riferito all’intero nucleo familiare.
Di conseguenza, anche chi trova un’occupazione ad agosto e ricava, ad esempio, 1.500, 2.000 oppure 3.000 euro lordi può beneficiare di questa franchigia.
Attenzione: ciò non significa che 3.000 euro rappresentino una nuova soglia reddituale generale per ottenere l’ADI. La famiglia deve continuare a possedere tutti gli altri requisiti economici, patrimoniali e familiari richiesti.
Cosa succede sopra i 3.000 euro
È possibile anche guadagnare più di 3.000 euro. La parte eccedente, però, assume rilevanza ai fini dell’Assegno di Inclusione secondo le regole previste dalla normativa.
Se il nuovo reddito fosse, ad esempio, di 5.000 euro lordi, la franchigia coprirebbe i primi 3.000 euro, mentre i restanti 2.000 euro dovrebbero essere considerati per la determinazione della prestazione.
Il nuovo lavoro va comunicato all’INPS
C’è poi un adempimento da non dimenticare. In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente durante la fruizione dell’ADI, il reddito presunto deve essere comunicato all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, attraverso il modello ADI-Com Esteso.
La comunicazione è importante anche quando il reddito previsto rimane entro la franchigia.
Cosa succede a chi ad agosto osserva il mese di stop
Il tema interessa anche le famiglie che hanno terminato il precedente periodo di fruizione dell’ADI a luglio e ad agosto osservano il mese di sospensione previsto prima del rinnovo, presentando domanda per far ripartire la prestazione da settembre.
Un’attività stagionale svolta in questo periodo – per esempio nel turismo o in agricoltura tra agosto e settembre – non comporta di per sé l’esclusione dall’ADI. Il reddito da lavoro deve però essere dichiarato e valutato secondo le regole della prestazione, tenendo conto della franchigia fino a 3.000 euro lordi annui sul maggior reddito da lavoro. Restano naturalmente necessari tutti gli altri requisiti previsti per ottenere il rinnovo dell’Assegno di Inclusione.
Questa formulazione evita soprattutto di far passare il messaggio, rischioso, che qualsiasi reddito fino a 3.000 euro guadagnato nel mese di stop sia automaticamente irrilevante per la nuova domanda.




