Cambiano le regole sulle ferie non godute dei dipendenti pubblici. Il decreto PA omnibus approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto interviene su una questione che negli ultimi anni ha prodotto numerosi contenziosi tra lavoratori e amministrazioni: il pagamento delle ferie rimaste inutilizzate al momento della cessazione del rapporto.
La novità più importante è il superamento del principio secondo cui le ferie non godute nella Pubblica amministrazione non possono in nessun caso essere trasformate in denaro. La nuova disciplina punta invece a verificare perché il lavoratore non abbia usufruito dei giorni disponibili e, soprattutto, se l’amministrazione abbia fatto tutto il necessario per consentirgli di utilizzarli.
La PA dovrà programmare le ferie
Il decreto modifica l’articolo 5, comma 8, del decreto legge 95/2012. L’amministrazione avrà una responsabilità precisa: garantire concretamente al personale la possibilità di utilizzare le ferie.
Non sarà quindi sufficiente sostenere, al momento del pensionamento, delle dimissioni o di un’altra causa di cessazione, che il dipendente aveva ferie disponibili e non le ha utilizzate.
Il datore pubblico dovrà organizzare e programmare i periodi nei quali sarà possibile assentarsi, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, mettendo il dipendente nelle condizioni di godere effettivamente del riposo.
C’è anche un ulteriore passaggio: il lavoratore dovrà essere formalmente invitato a utilizzare le ferie e informato in tempo utile che, se sceglierà consapevolmente di non farlo entro il periodo previsto, i giorni potranno andare persi senza essere sostituiti da un’indennità.
Ferie pagate alla fine del rapporto
È qui che si trova la novità più interessante per gli statali. Alla cessazione del rapporto di lavoro le ferie residue potranno essere monetizzate quando la mancata fruizione non dipende da una scelta consapevole del dipendente e l’amministrazione non dimostra di aver adempiuto correttamente ai propri obblighi.
Il principio riguarda quindi situazioni come pensionamento, dimissioni o altre forme di cessazione.
Facciamo un esempio. Un dipendente arriva alla pensione con 25 giorni di ferie residue. Se l’amministrazione non gli ha concretamente consentito di utilizzarle o non ha rispettato gli obblighi di programmazione e informazione, potrà sorgere il diritto all’indennità sostitutiva.
Al contrario, se il lavoratore è stato messo nelle condizioni di utilizzare quei 25 giorni, è stato formalmente avvisato delle conseguenze e ha comunque scelto di non prenderli, non potrà pretendere successivamente il pagamento.
L’onere della prova spetta all’amministrazione
Un elemento decisivo riguarda la prova. Sarà infatti il datore di lavoro pubblico a dover dimostrare che la mancata fruizione deriva dalla scelta consapevole del dipendente.
La riforma recepisce così l’impostazione maturata nella giurisprudenza e punta contemporaneamente a ridurre il contenzioso.
Attenzione, infine, alla decorrenza: secondo il testo del decreto, le nuove disposizioni si applicheranno alle ferie maturate successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione. Non si tratta quindi di una sanatoria automatica di tutte le ferie accumulate negli anni precedenti.




