Il passaggio dallo stipendio alla pensione non comporta soltanto il cambiamento dell’ente che materialmente eroga il reddito. Per migliaia di dipendenti pubblici che arrivano alla cessazione con cessioni del quinto, delegazioni di pagamento, prestiti o pignoramenti in corso, è importante capire che cosa accade alle trattenute presenti fino all’ultimo mese sul cedolino NoiPA.
E qui bisogna fare una distinzione fondamentale: non tutte le trattenute seguono la stessa sorte.
Una cessione del quinto può proseguire sulla pensione secondo le regole previste, mentre un pignoramento dello stipendio non si trasferisce automaticamente sulla pensione, perché nel procedimento esecutivo il terzo pignorato è normalmente l’amministrazione che paga lo stipendio e non l’INPS.
L’ultimo cedolino prima della pensione merita quindi un controllo particolare, soprattutto quando sono ancora presenti debiti da rimborsare.
Cessione del quinto: può proseguire sulla pensione
Una delle situazioni più frequenti riguarda la cessione del quinto dello stipendio.
Il dipendente pubblico ottiene un finanziamento e autorizza la trattenuta della rata direttamente sulla propria retribuzione. L’amministrazione, attraverso NoiPA per il personale gestito dal sistema, versa periodicamente quanto dovuto all’istituto finanziatore.
Il pensionamento non determina però automaticamente l’estinzione del finanziamento.
Se alla cessazione dal servizio rimane un debito, la cessione può proseguire sul trattamento pensionistico, nel rispetto della normativa applicabile e dei limiti di cedibilità della pensione.
È quindi opportuno che il dipendente prossimo alla pensione verifichi il debito residuo, il numero delle rate ancora dovute e le modalità con cui il finanziamento sarà gestito dopo la cessazione.
Delegazione di pagamento: non va nella pensione
Differente è la delegazione convenzionale di pagamento, spesso definita nel linguaggio comune “doppio quinto”.
Nonostante la somiglianza pratica – anche qui la rata viene trattenuta dallo stipendio – la delegazione non è una cessione del quinto.
Il rapporto è costruito sull’accettazione da parte dell’amministrazione della delega concessa dal dipendente per effettuare la trattenuta sulla retribuzione.
Quando termina il rapporto di lavoro, quindi, la delegazione non va nella pensione ma la scomparsa della trattenuta dal cedolino NoiPA non equivale infatti alla cancellazione delle somme ancora dovute alla banca o alla finanziaria.
Prima del pensionamento sarebbe pertanto opportuno chiedere all’istituto finanziatore una situazione aggiornata del finanziamento, verificando capitale residuo e modalità di prosecuzione del rimborso dopo la cessazione dal servizio.
Prestiti INPS: bisogna controllare le rate ancora dovute
Un altro caso riguarda i dipendenti pubblici che hanno ottenuto finanziamenti attraverso la Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell’INPS.
Durante il servizio la rata viene normalmente trattenuta direttamente sulla retribuzione.
Il lavoratore dovrebbe quindi controllare prima della cessazione quante rate rimangono da pagare e quale sia il debito residuo, verificando le modalità con cui proseguirà l’ammortamento.
È un controllo semplice, ma importante.
Pignoramento dello stipendio: non passa automaticamente sulla pensione
Molto diversa è la situazione del pignoramento presso terzi dello stipendio.
In questo caso non siamo davanti a un finanziamento volontariamente sottoscritto dal lavoratore, ma a una procedura esecutiva attraverso la quale un creditore ottiene l’assegnazione di una quota della retribuzione.
Il punto fondamentale è che il pignoramento effettuato sullo stipendio non viene automaticamente trasferito sulla pensione quando il dipendente cessa dal servizio.
La ragione è giuridica.
Nel procedimento esecutivo relativo allo stipendio, il terzo pignorato è normalmente l’amministrazione pubblica datrice di lavoro, cioè il soggetto tenuto a corrispondere la retribuzione.
L’INPS, che dal momento del pensionamento diventa il soggetto che eroga la pensione, normalmente non è il terzo pignorato di quel procedimento.
Quando termina il rapporto di lavoro viene quindi meno lo stipendio sul quale l’amministrazione effettuava mensilmente la trattenuta.
Se il creditore intende aggredire anche la pensione, dovrà attivare la procedura necessaria nei confronti dell’INPS quale nuovo terzo pignorato. L’eventuale pignoramento della pensione dovrà inoltre rispettare le specifiche tutele previste dall’articolo 545 del Codice di procedura civile, compresa la quota impignorabile del trattamento pensionistico.
La distinzione è quindi fondamentale: con la cessazione termina la trattenuta derivante dal pignoramento di quello stipendio; il debito, invece, può continuare a esistere.
Da NoiPA alla pensione INPS: cosa succede alle trattenute





