Con il nuovo anno scolastico 2026/2027 cambia il quadro delle ferie non godute nella scuola. La novità arriva dal nuovo Decreto PA approvato all’inizio di agosto e interessa tutti i dipendenti pubblici e direttamente anche docenti e personale ATA: l’amministrazione non potrà limitarsi a considerare non utilizzate le ferie spettanti, ma dovrà dimostrare di avere concretamente messo il dipendente nelle condizioni di fruirne.
Il passaggio è importante perché la nuova disciplina supera il precedente divieto generale di monetizzazione delle ferie nella Pubblica amministrazione. Alla cessazione del rapporto, l’indennità sostitutiva potrà essere riconosciuta quando il mancato godimento non dipende da una scelta consapevole del lavoratore.
Cosa cambia concretamente da settembre
Con l’avvio del nuovo anno scolastico, il dirigente scolastico dovrà prestare particolare attenzione alla gestione delle ferie. L’obiettivo della norma è chiaro: prima di poter sostenere che un dipendente abbia rinunciato consapevolmente alle ferie, l’amministrazione deve avergli consentito effettivamente di utilizzarle.
In pratica, il dirigente dovrà:
- individuare i periodi nei quali il personale può fruire delle ferie;
- informare il dipendente della possibilità di utilizzarle;
- rivolgere un invito formale alla fruizione;
- comunicare in modo chiaro che, se il lavoratore sceglie consapevolmente di non utilizzare le ferie nonostante sia stato messo nelle condizioni di farlo, alla cessazione del rapporto non maturerà automaticamente il diritto alla relativa indennità.
L’onere della prova è quindi in capo all’amministrazione. Non sarà sufficiente affermare che il dipendente avrebbe potuto chiedere le ferie: la scuola dovrà poter dimostrare di averlo effettivamente informato e invitato a fruirne.
Per docenti e ATA non significa “ferie sempre monetizzabili”
La novità non trasforma le ferie in un credito economico da incassare liberamente. La regola di base rimane quella della fruizione del riposo.
La monetizzazione entra in gioco soprattutto quando il rapporto di lavoro termina e il dipendente non ha potuto utilizzare le ferie per motivi non riconducibili a una sua scelta consapevole.
Per il personale ATA valgono le regole previste dal CCNL, mentre per i docenti occorre considerare la particolare organizzazione dell’anno scolastico.
La situazione dei docenti: attenzione al periodo fino al 30 giugno
La Cassazione, con la sentenza n. 16525 del 27 maggio 2026, ha precisato la disciplina applicabile ai docenti supplenti brevi e a quelli con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
Durante il periodo compreso tra l’inizio e la fine delle lezioni, i giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico possono essere utilizzati per le ferie senza che sia necessario uno specifico avviso del dirigente.
Diversa è la situazione nel periodo successivo alla fine delle lezioni e fino al 30 giugno. In questa fase il docente non può essere considerato automaticamente in ferie: se non è impegnato in scrutini, esami o altre attività valutative, il dirigente deve informarlo della possibilità di utilizzare le ferie e delle conseguenze della mancata fruizione.
Cosa deve fare il lavoratore
Docenti e ATA dovranno quindi prestare attenzione alle comunicazioni della scuola. Se arriva un invito formale a utilizzare le ferie, è importante verificare i periodi indicati e, se necessario, presentare la propria richiesta.
La nuova disciplina rafforza soprattutto la posizione del dipendente quando l’amministrazione non gli abbia realmente consentito di godere delle ferie. In quel caso, alla cessazione del rapporto, la mancata fruizione non potrà essere automaticamente attribuita alla volontà del lavoratore.
Il nuovo anno scolastico porta dunque una regola destinata ad avere effetti concreti nella gestione quotidiana del personale: la scuola deve organizzare il servizio per consentire la fruizione delle ferie e deve poter dimostrare di aver informato e invitato il dipendente a utilizzarle.




