Hai lavorato per anni senza poter fare la pausa prevista e, alla fine, il giudice ha riconosciuto un risarcimento? Su queste somme arriva un chiarimento importante che può fare la differenza anche al momento del pagamento.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti stabilito che, nel caso esaminato, il risarcimento degli arretrati per la mancata pausa pranzo e per i buoni pasto non fruiti non deve essere tassato. E la novità riguarda anche gli eventuali interessi e la rivalutazione monetaria.
Pausa pranzo non goduta, perché il lavoratore ha diritto al risarcimento
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate nasce da numerose sentenze che hanno dato ragione ai dipendenti di un’azienda. Si trattava di lavoratori impegnati in turni continuativi superiori alle sei ore, durante i quali non avevano potuto usufruire della pausa per la mensa né del relativo servizio sostitutivo.
I giudici hanno quindi riconosciuto il diritto a un risarcimento per il danno subito.
Per quantificare la somma da riconoscere al lavoratore è stato utilizzato, in via equitativa, il controvalore dei buoni pasto non fruiti. Ed è proprio questo particolare a diventare decisivo per il Fisco.
Il risarcimento non è uno stipendio: per questo non si tassa
La domanda rivolta all’Agenzia delle Entrate era semplice: se il datore di lavoro paga queste somme al dipendente, deve applicare le tasse? La risposta, con l’interpello n. 156 del 7 agosto 2026, è stata negativa nel caso esaminato.
L’Agenzia ha richiamato la distinzione prevista dall’articolo 6, comma 2, del TUIR tra lucro cessante e danno emergente. In pratica:
- Se un’indennità sostituisce uno stipendio o un guadagno che il lavoratore avrebbe dovuto ricevere, la somma è considerata reddito e quindi viene tassata.
- Diverso è il caso del danno emergente: qui il pagamento serve a risarcire una perdita o un pregiudizio già subito, senza sostituire un reddito. In questa situazione manca il presupposto per tassare la somma.
Anche il valore del buono pasto non diventa automaticamente reddito
Questo è probabilmente il passaggio più interessante della decisione. Il fatto che il giudice abbia utilizzato il valore del buono pasto per calcolare il risarcimento non significa che quella somma diventi un buono pasto monetizzato o una componente dello stipendio.
Nel caso esaminato, il controvalore del buono pasto rappresentava soltanto un criterio per quantificare il danno provocato dalla mancata fruizione della pausa.
Per l’Agenzia, quindi, il pagamento conserva la natura di risarcimento del danno emergente e non assume rilevanza reddituale. Di conseguenza non deve essere assoggettato a tassazione.
Niente tasse anche su interessi e rivalutazione
La novità non riguarda soltanto la somma principale. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche gli interessi e la rivalutazione monetaria riconosciuti sul risarcimento non sono imponibili nel caso esaminato.
Il motivo è legato alla loro natura accessoria: seguono il trattamento fiscale della somma principale alla quale si riferiscono. Se il risarcimento non è imponibile perché serve a riparare un danno emergente, anche i relativi interessi e la rivalutazione non diventano imponibili.
Attenzione: non significa che ogni risarcimento sia esente
Attenzione però: la risposta dell’Agenzia delle Entrate non stabilisce che tutti i risarcimenti pagati ai lavoratori siano sempre esenti da tasse.
Come visto, conta la natura della somma.
Se il pagamento serve a compensare un reddito che il lavoratore non ha percepito, si tratta di lucro cessante e la somma può essere tassata. Se invece serve a riparare il danno subito per la mancata fruizione di un diritto, come nel caso della pausa mensa esaminato dall’Agenzia, si tratta di danno emergente e non concorre al reddito.
La risposta n. 156/2026 offre quindi un chiarimento importante: quando il risarcimento per la pausa pranzo non goduta ha effettiva natura di danno emergente, il lavoratore riceve la somma senza tassazione, compresi gli eventuali interessi e la rivalutazione collegati.




