In smart working posso uscire di casa? È una delle domande più comuni per chi lavora da remoto, soprattutto quando durante la giornata capita di dover fare una commissione, accompagnare un familiare o semplicemente spostarsi per qualche ora.
La disciplina italiana prevede una modalità di lavoro caratterizzata proprio da una maggiore flessibilità nei tempi e nei luoghi, e per questo sempre più appetibile. Ma questo non significa che durante l’orario di lavoro sia sempre possibile allontanarsi senza limiti o interrompere la prestazione. A fare la differenza sono l’accordo di smart working, le regole aziendali, il contratto collettivo applicato e, soprattutto, il rispetto degli obblighi di lavoro. Vediamo meglio.
Smart working, la legge non obbliga a restare a casa
Il punto di partenza è la legge 22 maggio 2017, n. 81, che disciplina il lavoro agile agli articoli 18 e seguenti.
L’articolo 18 definisce il lavoro agile come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita attraverso un accordo tra le parti, anche per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione può essere svolta in parte nei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, nel rispetto dei limiti massimi dell’orario giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Questa è la ragione per cui non si può considerare lo smart working semplicemente come un lavoro da svolgere obbligatoriamente tra le mura di casa.
In altre parole, essere in smart working non significa essere in permesso domiciliare. Il lavoratore può trovarsi anche in un luogo diverso dalla propria abitazione, se le modalità concordate con il datore di lavoro lo consentono e se il luogo scelto permette di svolgere correttamente l’attività.
Ma da qui non deriva automaticamente il diritto di uscire per motivi personali ogni volta che si vuole.
Posso uscire durante lo smart working per fare una commissione?
Qui occorre distinguere due situazioni.
Se il lavoratore si sposta, per esempio, in un altro luogo dal quale continua a lavorare regolarmente, la questione riguarda soprattutto il luogo di esecuzione della prestazione. Se invece esce per andare al supermercato, dal medico, a fare una commissione personale o semplicemente per una passeggiata, lasciando di fatto il lavoro, entra in gioco un problema diverso: quello dell’adempimento della prestazione lavorativa.
La legge n. 81/2017 non contiene una norma che dica che il lavoratore in smart working può allontanarsi liberamente durante la giornata per motivi personali. Allo stesso tempo, non esiste una regola generale secondo cui il dipendente debba necessariamente rimanere chiuso in casa per tutta la durata della giornata di lavoro.
La risposta va quindi cercata nell’accordo individuale di lavoro agile e nelle regole organizzative applicate dall’azienda. L’articolo 19 della legge n. 81/2017 stabilisce infatti che l’accordo deve essere scritto e deve disciplinare l’esecuzione della prestazione svolta all’esterno dei locali aziendali, compreso l’esercizio del potere direttivo del datore di lavoro. Deve inoltre individuare i tempi di riposo e le misure necessarie a garantire la disconnessione dagli strumenti di lavoro.
Per questo motivo, prima di chiedersi semplicemente “posso uscire?”, bisogna verificare come sono state organizzate le ore di smart working.
Uscire non significa poter interrompere il lavoro
Il fatto che il lavoro agile non abbia necessariamente un preciso vincolo di luogo o di orario non significa che il lavoratore non abbia più un orario da rispettare. L’articolo 18 della legge n. 81/2017 mantiene infatti il limite della durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, stabilita dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Inoltre, l’accordo individuale può stabilire modalità concrete di organizzazione dell’attività: per esempio fasce nelle quali il dipendente deve essere reperibile, riunioni obbligatorie, orari di collegamento, scadenze o obiettivi da rispettare.
Immaginiamo un dipendente che abbia una giornata di smart working con una riunione online alle 10 e una seconda alle 15. Se dalle 12 alle 13 esce per una commissione e questo non gli impedisce di rispettare gli obblighi previsti dall’accordo, la situazione è diversa rispetto al caso in cui si assenti durante una fascia nella quale deve essere disponibile o perda una riunione di lavoro.
La questione, quindi, non è tanto “sono autorizzato a uscire di casa?”, quanto “posso allontanarmi senza violare gli obblighi previsti per la mia prestazione?”.
Cosa può prevedere il contratto collettivo
Anche i contratti collettivi possono avere un ruolo importante. Nel pubblico impiego, ad esempio, i CCNL disciplinano il lavoro agile nell’ambito della legge n. 81/2017 e possono prevedere regole organizzative specifiche. Il CCNL delle Funzioni centrali, per esempio, definisce il lavoro agile come una modalità senza precisi vincoli di orario o luogo, prevedendo l’alternanza tra giornate all’interno e all’esterno dei locali dell’amministrazione.
Di conseguenza, chi vuole sapere se può uscire durante lo smart working deve controllare almeno tre livelli di regole: legge, contratto collettivo e accordo individuale.
Se esco durante lo smart working, rischio un provvedimento disciplinare?
Anche qui non esiste una risposta uguale per tutti i lavoratori. L’uscita da casa, presa isolatamente, non è di per sé vietata dalla disciplina generale del lavoro agile. Il problema nasce se l’assenza comporta una violazione degli obblighi lavorativi.
L’articolo 21 della legge n. 81/2017 stabilisce infatti che l’accordo individui le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali, che possono dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari. Per esempio, una situazione può diventare problematica se il dipendente:
- si allontana durante una fascia nella quale deve essere reperibile;
- salta una riunione senza giustificazione;
- non risponde alle comunicazioni di lavoro quando è previsto che sia disponibile;
- interrompe la prestazione per svolgere attività personali senza rispettare le regole concordate;
- non raggiunge gli obiettivi o non rispetta le scadenze a causa delle proprie assenze;
- viola specifiche disposizioni contenute nell’accordo individuale o nel contratto collettivo.
Il punto importante è quindi che non è l’uscita di casa in sé a determinare automaticamente un illecito disciplinare. Conta il comportamento complessivo del lavoratore e il rispetto delle regole che disciplinano quella specifica modalità di lavoro.




