Invalidità, 10.588 Euro da Restituire: Cosa Succede Se Si Lavora e Non Si Avvisa INPS

Una comunicazione tardiva all’INPS può costare oltre 10mila euro. Lo conferma una recente decisione della Corte d’appello di Ancona, che ha respinto il ricorso di una donna del Pesarese chiamata a restituire 10.588,47 euro percepiti a titolo di assegno mensile di invalidità civile.

La vicenda è particolarmente importante perché riguarda due aspetti distinti: la possibilità per un invalido civile parziale di svolgere un’attività lavorativa e l’obbligo di rispettare il requisito reddituale previsto per la prestazione.

Il lavoro iniziato nel 2021 e la comunicazione all’INPS

La beneficiaria aveva iniziato a lavorare nel marzo 2021, continuando nel frattempo a ricevere l’assegno. Il problema è che l’avvio dell’attività non era stato tempestivamente comunicato all’INPS.

Soltanto con il modello RED presentato il 24 gennaio 2023 era stato indicato un reddito da lavoro pari a 8.031 euro. L’Istituto, dopo la verifica della situazione economica, aveva quindi disposto il recupero delle somme corrisposte da gennaio 2022 a luglio 2024, per complessivi 10.588,47 euro.

La donna aveva contestato il provvedimento sostenendo, tra l’altro, che lo svolgimento di un lavoro non determina automaticamente la perdita dell’assegno e che i redditi erano comunque stati dichiarati fiscalmente.

Il Tribunale di Pesaro, nell’ottobre 2025, aveva però respinto il ricorso. La Corte d’appello di Ancona ha ora confermato quella decisione: la successiva dichiarazione dei redditi non è stata ritenuta sufficiente a neutralizzare l’omessa comunicazione tempestiva all’Istituto.

Cosa ha stabilito recentemente la Cassazione

Sul requisito economico dell’assegno mensile di assistenza è intervenuta anche la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 24903 del 31 agosto 2026. Si tratta di un altro tipo di prestazione ma il principio in essa fissato merita comunque di essere sottolineato.

La Suprema Corte ha chiarito quale reddito deve essere confrontato con il limite previsto dalla legge: conta il reddito imponibile ai fini IRPEF, determinato sottraendo dal reddito complessivo gli oneri deducibili previsti dall’articolo 10 del TUIR. Non possono invece essere sottratte le ritenute fiscali e, quindi, le imposte pagate.

Questo significa che non bisogna guardare semplicemente a quanto rimane materialmente “in tasca” al beneficiario dopo le tasse. Il parametro è quello fiscale individuato dalla Cassazione.

Le due pronunce, pur affrontando profili differenti, richiamano quindi un punto essenziale: l’attività lavorativa non comporta di per sé la perdita dell’assegno mensile, ma il beneficiario deve rispettare il limite reddituale previsto e gli obblighi di comunicazione verso l’INPS. Nel caso marchigiano, la mancata tempestiva comunicazione ha portato alla conferma dell’indebito e alla restituzione di oltre 10mila euro. La Corte ha comunque escluso la condanna della donna alle spese di giudizio.