Il lavoratore è assunto da un’impresa esterna, presta servizio presso un’altra azienda e lo stipendio non arriva. Contro chi deve aprire la vertenza?
Il primo responsabile resta l’appaltatore che ha assunto il dipendente. Quando ricorrono le condizioni previste dalla legge, però, il pagamento può essere richiesto anche al committente e agli eventuali subappaltatori.
Il lavoratore, quindi, non deve necessariamente scegliere una sola impresa. La richiesta può coinvolgere più soggetti grazie alla responsabilità solidale negli appalti.
Contro chi deve essere aperta la vertenza
Il datore di lavoro resta l’impresa appaltatrice o subappaltatrice indicata nel contratto di assunzione e nelle buste paga, anche quando il dipendente lavora nei locali di un’altra azienda.
È l’appaltatore che deve:
- pagare lo stipendio;
- consegnare il cedolino;
- versare contributi e premi assicurativi;
- riconoscere ferie, permessi e straordinari;
- gestire il rapporto di lavoro.
La contestazione coinvolge normalmente il datore. Il lavoratore, tuttavia, non deve aspettare che l’appaltatore rifiuti il pagamento prima di rivolgersi anche al committente, se esistono i presupposti della responsabilità solidale.
Cosa può fare il sindacato
In caso di stipendi arretrati, il lavoratore può rivolgersi al sindacato, a un avvocato o a un professionista per ricostruire il credito e individuare le imprese da coinvolgere.
La vertenza permette di contestare l’inadempimento, chiedere il pagamento e tentare una conciliazione. Se il problema riguarda più dipendenti dello stesso appalto, può essere avviata anche un’iniziativa collettiva.
La vertenza sindacale, però, non è una sentenza. Se le aziende non pagano e non si raggiunge un accordo, può essere necessario rivolgersi al giudice del lavoro.
Quando risponde anche il committente
La tutela è disciplinata dall’articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 276/2003.
Negli appalti di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro risponde in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per determinati debiti maturati durante l’appalto.
In parole semplici, se l’impresa esterna non paga, il lavoratore può chiedere le somme anche all’azienda che ha affidato il servizio. Deve però dimostrare di essere stato impiegato in quello specifico appalto.
Quali somme si possono recuperare
Secondo il Ministero del Lavoro, la responsabilità solidale comprende:
- gli stipendi non pagati;
- gli altri trattamenti retributivi maturati;
- le quote di TFR riferibili al periodo dell’appalto;
- i contributi previdenziali;
- i premi assicurativi.
Il committente risponde delle somme collegate al periodo lavorato nell’appalto. Le sanzioni civili restano invece a carico del responsabile dell’inadempimento.
Quali documenti deve conservare il lavoratore
Per aprire la vertenza è utile raccogliere:
- contratto e buste paga;
- estratti conto bancari;
- prospetti delle ore lavorate;
- badge, turni e ordini di servizio;
- comunicazioni ricevute dall’impresa.
Questi documenti servono anche a dimostrare il collegamento tra il dipendente, il lavoro svolto e l’azienda committente.
Attenzione al termine di due anni
La responsabilità solidale deve essere fatta valere entro due anni dalla cessazione dell’appalto. La scadenza non coincide necessariamente con la fine del rapporto di lavoro: conta la conclusione dello specifico appalto.
Il termine biennale riguarda la responsabilità del committente. I crediti richiesti direttamente al datore possono seguire scadenze differenti.
Il regime dell’articolo 29 non si applica agli appalti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni, per i quali operano regole specifiche.
Quando l’appaltatore non paga, quindi, la vertenza può coinvolgere sia il datore di lavoro sia il committente.




