Oltre alla formazione dei docenti in anno di prova, la formazione docenti fa parte della professione del docente e non può essere considerata un’attività facoltativa.
Il CCNL infatti la riconosce come un diritto e un dovere del personale scolastico.
Ma quante ore devono essere svolte ogni anno? E l’obbligo riguarda anche i docenti precari?
Non esiste un monte ore fisso
Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 non stabilisce un numero uguale di ore di formazione docenti obbligatoria da svolgere ogni anno per tutti i docenti.
La formazione è collegata alla funzione docente e può rientrare nella programmazione delle attività della scuola, anche attraverso iniziative deliberate dal Collegio dei docenti o organizzate dall’amministrazione.
Per questo motivo, non è corretto parlare di un unico monte ore annuale valido indistintamente per tutti gli insegnanti.
E i docenti precari?
La formazione non riguarda esclusivamente gli insegnanti di ruolo.
Il contratto parla infatti di personale scolastico e disciplina espressamente il personale assunto a tempo determinato in diverse parti del rapporto di lavoro. Per il docente con contratto a termine, la partecipazione alle attività formative va quindi considerata in relazione alla durata e alle caratteristiche del rapporto di lavoro.
Un supplente non è dunque escluso in quanto precario dalla formazione in servizio. Se è in servizio presso una scuola, può essere coinvolto nelle attività formative previste per il personale, secondo le modalità stabilite dalla scuola e dalla normativa applicabile.
La durata del contratto assume però un ruolo importante: gli obblighi e le attività devono essere rapportati al periodo effettivo di servizio.
Le cinque giornate per la formazione
Un aspetto distinto dal semplice monte ore riguarda il diritto a cinque giorni di formazione.
Il CCNL riconosce ai docenti la possibilità di usufruire, nel corso dell’anno scolastico, di cinque giorni per partecipare a iniziative di formazione, con esonero dal servizio e sostituzione secondo la normativa sulle supplenze brevi. Si tratta però di un istituto contrattuale specifico e non deve essere confuso con un ipotetico monte di cinque giorni di formazione obbligatoria ogni anno.




