Cosa succede ai soldi destinati al Fondo Cometa quando un’azienda metalmeccanica entra in crisi, diventa insolvente e non versa i contributi dei propri dipendenti? La risposta arriva dalla Corte di Cassazione, che ha stabilito quali somme godono di una tutela privilegiata e quali, invece, rischiano di non essere recuperate direttamente dalla procedura concorsuale.
Con la sentenza n. 26355 del 7 ottobre 2026, le Sezioni Unite hanno introdotto una distinzione importante per i metalmeccanici iscritti alla previdenza complementare.
A evidenziare le conseguenze della decisione è stata la Fiom-Cgil nazionale, con una comunicazione diffusa il 13 ottobre.
Metalmeccanici, i contributi trattenuti dallo stipendio sono privilegiati
Molti lavoratori metalmeccanici aderiscono al Fondo Cometa destinando una parte della retribuzione e il TFR alla costruzione della propria pensione integrativa.
Quando l’azienda trattiene queste somme ma non le versa al fondo pensione, il lavoratore conserva una tutela particolare.
La Cassazione ha infatti stabilito che sia i contributi trattenuti dalla busta paga sia il TFR maturando non versato costituiscono crediti privilegiati, ai sensi dell’articolo 2751-bis, numero 1, del Codice civile.
Questo significa che, in caso di liquidazione giudiziale dell’azienda, tali crediti hanno una precedenza rispetto a quelli ordinari.
Il motivo è semplice: si tratta di somme che appartengono alla retribuzione del lavoratore, anche quando sono destinate alla pensione complementare.
Contributi Cometa a carico dell’azienda: cambia la tutela
La situazione è diversa per la quota che il datore di lavoro deve versare al Fondo Cometa in applicazione del contratto collettivo.
Per i metalmeccanici dell’industria, ad esempio, il contributo aziendale ordinario è pari al 2% della retribuzione utile, con una percentuale del 2,2% per i lavoratori under 35 che soddisfano i requisiti contrattuali.
Secondo la Cassazione, queste somme hanno natura previdenziale e non retributiva.
Di conseguenza, se l’azienda non le versa, il relativo credito è chirografario, cioè non gode della precedenza riconosciuta alle somme trattenute al lavoratore e al TFR.
Interviene l’INPS: i metalmeccanici non perdono automaticamente i contributi
La decisione non significa che i contributi aziendali non versati siano definitivamente perduti. La Fiom-Cgil ricorda infatti che opera il Fondo di garanzia INPS, previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 80/1992.
Questo strumento permette, quando ricorrono i requisiti di legge, di recuperare i contributi omessi e integrare la posizione previdenziale complementare del lavoratore.
Per i metalmeccanici iscritti a Cometa diventa quindi importante verificare periodicamente la propria posizione individuale, controllando che i versamenti effettuati dall’azienda corrispondano alle somme previste dal contratto e indicate nelle buste paga.




