Scuola, Stipendio Dimezzato per Malattia: Quando Scatta e Cosa Succede Dopo 18 Mesi

Assentarsi dal lavoro per malattia può avere conseguenze sullo stipendio di docenti e personale ATA a tempo indeterminato. Non tutti sanno, infatti, che la retribuzione può subire riduzioni fin dai primi giorni di assenza e arrivare, nei casi più gravi, fino al suo completo azzeramento.

Le regole sono contenute nel contratto collettivo della scuola e nella normativa sul pubblico impiego. Per comprenderle occorre distinguere due situazioni: le trattenute applicate nei primi dieci giorni di ciascun episodio di malattia e le riduzioni che intervengono quando le assenze si accumulano nel tempo.

Malattia, la prima trattenuta arriva già dal primo giorno

Per i docenti di ruolo, anche un solo giorno di malattia ordinaria può determinare una riduzione della retribuzione professionale docenti.

L’articolo 71 del decreto-legge 112/2008, conosciuto per la cosiddetta trattenuta Brunetta, stabilisce che durante i primi dieci giorni di ciascun episodio di malattia venga corrisposto soltanto il trattamento economico fondamentale.

Per gli insegnanti questo comporta, in particolare, la decurtazione della Retribuzione Professionale Docenti (RPD), una voce fissa presente nel cedolino NoiPA mentre per il personale ATA viene ridotto il Compenso Individuale Accessoroio (CIA).

Se un insegnante si ammala tre volte in mesi diversi, la decurtazione è applicata in occasione di ciascun episodio. Non si tratta, quindi, di una trattenuta limitata ai primi dieci giorni dell’anno scolastico.

Dopo nove mesi lo stipendio scende al 90%, poi al 50%

Le conseguenze diventano più importanti quando la malattia si prolunga.

L’articolo 17 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, tuttora applicabile per questa disciplina, prevede per il personale a tempo indeterminato tre differenti fasce retributive.

Nei primi nove mesi di assenza spetta l’intera retribuzione fissa mensile, ferme restando le trattenute previste dalla legge.

Nei successivi tre mesi lo stipendio viene corrisposto nella misura del 90%.

Dal tredicesimo al diciottesimo mese, invece, la retribuzione scende al 50%.

Un docente che raggiunge dodici mesi complessivi di malattia entra quindi nella fascia in cui può perdere metà della retribuzione di riferimento.

Attenzione: i diciotto mesi non devono essere consecutivi

C’è un particolare che molti lavoratori sottovalutano.

Il periodo massimo di conservazione del posto, chiamato periodo di comporto, è pari a diciotto mesi nell’arco di un triennio mobile.

Questo significa che non occorre rimanere assenti per diciotto mesi consecutivi.

Facciamo un esempio.

Un insegnante si assenta quattro mesi per malattia, successivamente altri cinque mesi e, infine, altri quattro mesi.

Se tutte queste assenze rientrano nel triennio preso in considerazione, il totale raggiunge tredici mesi.

Di conseguenza, il lavoratore può già trovarsi nella fascia retributiva del 50%, anche se tra un’assenza e l’altra è regolarmente tornato in servizio.

È proprio il meccanismo del triennio mobile a rendere necessario un controllo accurato delle precedenti assenze.

Dopo diciotto mesi interviene la Commissione medica INPS

Il superamento dei diciotto mesi rappresenta un passaggio particolarmente delicato che bisogna tenere sotto osservazione.

Il contratto prevede che, nei casi particolarmente gravi e su richiesta del dipendente, possa essere riconosciuto un ulteriore periodo di assenza fino a diciotto mesi, senza alcuna retribuzione.

Prima di concedere questo ulteriore periodo, l’amministrazione deve procedere all’accertamento delle condizioni di salute del lavoratore.

Dal 1° giugno 2023 le competenze delle precedenti Commissioni mediche di verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state trasferite all’INPS.

Spetta quindi all’amministrazione scolastica attivare, quando previsto, la procedura di accertamento sanitario presso l’Istituto.

La Commissione valuta le condizioni di idoneità o inidoneità lavorativa.

Occorre però precisare che il superamento dei diciotto mesi non determina automaticamente né il licenziamento né la concessione di altri diciotto mesi senza stipendio. La prosecuzione del rapporto dipende dalle condizioni e dalle procedure previste dalla normativa.

Gravi patologie e supplenti, le regole cambiano

Non tutte le assenze seguono il regime ordinario.

Per le gravi patologie che richiedono terapie salvavita sono previste particolari tutele. I periodi di ricovero, le terapie e le conseguenze certificate, nei casi previsti dal contratto, non vengono conteggiati nel periodo di comporto e danno diritto alla retribuzione intera.

Differente è anche il trattamento dei supplenti.

Per il personale con contratto fino al 30 giugno o al 31 agosto, la conservazione del posto per malattia è generalmente limitata a nove mesi nel triennio scolastico, entro la durata del contratto. In ciascun anno scolastico il primo mese è retribuito per intero, il secondo e il terzo al 50%, mentre il restante periodo non è retribuito.

Per i supplenti brevi, invece, il limite ordinario è di trenta giorni per anno scolastico, retribuiti al 50%, sempre nei limiti della durata contrattuale.

Malattia nella scuola: quanto si perde sullo stipendio

Le percentuali riguardano il trattamento economico contrattualmente previsto. Restano applicabili le eccezioni e le specifiche disposizioni di legge.