Con il comunicato stampa del 28 giugno 2023, Agenzia delle Entrate rende note le indicazioni sulla flat-tax incrementale conosciuta anche come tassa piatta incrementale.
Trattasi di un imposta sostitutiva all’Irpef e delle relative addizionali, con un aliquota fissa del 15%.
Flax-tax Incrementale 15%, 2023 a chi spetta
I soggetti ammessi al beneficio fiscale e i redditi esclusi, sono individuati nella circolare n.18/E dell’Agenzia delle entrate.
I soggetti destinatari della flax-tax incrementale sono:
- persone fisiche che esercitano attività d’impresa titolari di reddito di cui all’articolo 55 TUIR;
- persone fisiche che esercitano arti o professioni titolari di reddito di cui all’articolo 53, c.1 TUIR;
- rientrano nel beneficio fiscale anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, c. 51, e 56-bis del TUIR.
Quali sono i redditi esclusi dalla flat-tax incrementale?
- i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza”;
- redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata imputati ai singoli soggetti;
- contribuenti che, nel 2023, aderiscono al regime forfetario di cui alla L. n. 190/2014, mentre non sono esclusi, coloro che hanno aderito allo stesso regime forfettario o regime di vantaggio (Dl n.98/2011) dal 2020 al 2022.
Agenzia delle Entrate, chiarisce che rientrano nel regime agevolativo sia l’impresa familiare che l’azienda coniugale non gestita in forma societaria (in entrambi i casi, limitatamente al titolare dell’impresa stessa).
Flax- tax incrementale 15%, 2023 come funziona
La flat-tax incrementale è un regime opzionale per l’anno 2023, sostitutivo dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale.
Chi aderisce alla flat tax paga un aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000€ , pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtato di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare .
L’ulteriore quota di reddito non soggetta a imposta sostitutiva confluisce nel reddito complessivo soggetto a tassazione IRPEF