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UFFICIALE – No alla Cig in deroga per le imprese coperte dai Fondi di Solidarietà: lo dice il Ministero del Lavoro

La comunicazione ufficiale del Ministero del Lavoro arriva con una circolare n.11 sulla Cassa integrazione in deroga e con qualche mese di ritardo dall’emanazione del primo decreto che prevedeva le misure straordinarie sugli ammortizzatori sociali, il DL Cura Italia.

Le imprese dei settori già coperti dal Fondo di Integrazione Salariale e dai sistemi dei Fondi di Solidarietà Bilaterale non possono accedere alla Cassa integrazione in deroga per i propri lavoratori dipendenti. Il Ministero lo esplicita in questo passaggio:

“I datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà cui agli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148/2015, dovranno richiedere la prestazione alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga”.

La posizione ministeriale chiarisce definitivamente qual è la collocazione delle imprese, soprattutto del commercio e dell’artigianato, nell’articolato sistema italiano degli ammortizzatori sociali.

Dunque, ad esempio le imprese del Commercio che occupano più di 5 dipendenti dovranno chiedere l’Assegno ordinario al FIS. Mentre le imprese dell’Artigianato dovranno chiedere l’Assegno ordinario al Fondo Artigiani – FSBA.

E’ corretta quindi la prassi dell’INPS di rigettare le domande per Cig in deroga che provengono da queste imprese.

La posizione ministeriale interviene a poche ore della divulgazione della Ordinanza del Tribunale di Viterbo che ha dato ragione a due imprese artigiane che avevano citato in giudizio l’INPS, poichè l’Istituto aveva rigettato la richiesta di Cig in deroga già autorizzata dalla Regione Lazio (clicca qui per approfondire).

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