HomeEvidenzaVaccino, 3 dosi ogni 10 anni per questi Lavoratori

Vaccino, 3 dosi ogni 10 anni per questi Lavoratori

Per alcuni lavoratori ci sono dei vaccini obbligatori da dover fare per garantire la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro. Per alcune categorie particolari il vaccino da fare inderogabilmente è quello dell’antitetanica.

La vaccinazione antitetanica è obbligatoria per alcune categorie di lavoratori e lavoratrici più esposti ai rischi dell’infezione e per gli sportivi. A disciplinarla è la Legge 5 marzo 1963 n. 292. Il rischio biologico negli ambienti di lavoro è disciplinato invece dal D.Lgs 81/2008, che prevede la somministrazione a cura del Medico Competente.

Vediamo nel dettaglio quali sono i lavoratori tenuti a vaccinarsi contro il tetano.

Vaccino tetano obbligatorio per quali lavoratori?

Il tetano è una malattia infettiva acuta non contagiosa causata da un batterio che si trova soprattutto nel terriccio, nel letame, nell’asfalto e nel tratto digerente di alcuni animali (soprattutto equini e ovini). Per questo motivo alcuni lavoratori sono più inclini di altri a contrarlo.

L’articolo 1 della legge del 5 marzo 1963 n. 292 disciplina quali sono i lavoratori esposti ai rischi dell’infezione tetanica e quindi obbligati a vaccinarsi:

  1. lavoratori agricoli;
  2. pastori, allevatori di bestiame;
  3. conciatori;
  4. fantini e stallieri;
  5. sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi;
  6. spazzini, cantonieri, e stradini;
  7. sterratori, minatori, fornaciai;
  8. asfaltisti;
  9. operai e manovali addetti alla edilizia e delle ferrovie;
  10. straccivendoli;
  11. operai addetti alla manipolazione delle immondizie e alla fabbricazione della carta e dei cartoni;
  12. lavoratori del legno;
  13. metallurgici;
  14. metalmeccanici;
  15. sportivi.

Come scritto nel decreto, il Ministro per la sanità è autorizzato a estendere l’obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori, tramite un proprio decreto, dopo aver sentito il Consiglio superiore di sanità.

Nei soggetti appartenenti alle categorie di lavoratori elencati, la vaccinazione e la rivaccinazione antitetanica è a carico dell’azienda ed è eseguita a cura degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie.

Le dosi da fare in un anno sono 3 (la seconda dopo 6-8 settimane, la terza dopo 6 mesi) con richiami decennali.

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