Qual è lo stipendio che spetta per la giornata dell’8 dicembre coincidente con la festività dell’Immacolata Concezione?
Vediamo cosa prevede la legge e i principali contratti collettivi di settore a proposito di una delle principali festività religiose, rosse sul calendario, in cui non si lavora.
Festività 8 dicembre non lavorata
Sono molti i settori lavorativi che osservano la festività dell’Immacolata, durante la quale il lavoratore è dispensato dalla prestazione lavorativa. In questi casi si dice che la festività “è goduta”.
I lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile come i lavoratori somministrati, o gli operai di alcuni settori (l’artigianato ad esempio), spetta un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale.
La festività dell’8 dicembre 2023 non coincide con la domenica, cade di venerdì’. Per chi ha la paga mensilizzata (impiegati e operai, nella maggior parte dei settori, come la metalmeccanica) non spetta alcun trattamento aggiuntivo, in quanto detta festività è già compresa nello stipendio mensile.
Festività 8 dicembre a lavoro o in Cigliarono
Chi lavora l’8 dicembre avrà la Busta paga un po’ più alta rispetto agli altri.
Questo perché al lavoratore spetta, per il lavoro prestato nella giornata dell’8 dicembre, il compenso orario base spettante incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo previste dal CCNL applicato dall’azienda (30-40-50% a seconda dei casi).
Per i lavoratori in cassa integrazione la retribuzione prevista per la festività dell’Immacolata concezione che cade di un giorno infrasettimanale, non rientra fra gli elementi integrabili da parte di Inps (o altri Fondi). A pagare sarà quindi il datore di lavoro. In particolare ciò spetta ai lavoratori
– a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Al contrario, sarà Inps (o altri Fondi) a pagare nel casi in cui i lavoratori siano:
– sospesi a zero ore settimanali (lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane);
– sospesi a zero ore settimanali (lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane).
In questo secondo caso la giornata non è a carico del datore di lavoro.