Se nel 2024 il periodo di ferie non è sufficiente perchè oltre al periodo di riposo dal lavoro subentrano esigenze di assistenza dei figli, allora è possibile ricorrere al Congedo parentale.
La legge di Bilancio ha rifinanziato per il 2024 l’astensione facoltativa retribuita all’80% per le lavoratrici che hanno figli fino a 6 anni di età. Non c’è solo la mamma tra i beneficiari, anche il padre lavoratore. Vediamo come funziona.
Congedo parentale retribuito per 2 mesi
Nel corso del 2024 i genitori che hanno già fruito del congedo obbligatorio di maternità dopo il 31 dicembre 2023 potranno richiedere a Inps ulteriori 2 mesi di congedo parentale retribuito all’80%. Dal 1° gennaio 2025 – salvo che la misura non venga rifinanziata – il secondo mese tornerà ad essere pagato al 60%.
Il congedo può essere fruito da entrambi i genitori, quindi anche dal padre lavoratore, fino al 6° anno di età del bambino.
Non è l’unico congedo che può essere richiesto dai lavoratori genitori. Dopo i due mesi indennizzati all’80% c’è sempre la possibilità di avere ulteriori mesi di congedo fino a 10 complessivi oppure 11 mesi a determinate condizioni. In questo caso però l’indennizzo Inps scende al 30%.
Congedo parentale dura 11 mesi complessivi
E’ ammesso il superamento dei 10 mesi come sommatoria tra entrambi i genitori, fino ad arrivare a 11 mesi se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi in modo continuativo o frazionato. Dei nove mesi totali, viene garantita un’indennità economica.
Complessivamente nel 2024, tra entrambi i genitori, e solamente per coloro che hanno concluso il congedo obbligatorio di maternità dopo il 31 dicembre 2023 la sequenza dei congedi è questa:
- 2 mesi all’80% della retribuzione se usufruiti entro il sesto anno del bambino;
- altri 7 mesi al 30% della retribuzione se utilizzati entro il dodicesimo anno del bambino;
- per finire ulteriori 2 mesi al 30% se il padre lavoratore utilizza almeno 3 mesi di congedo.
Solo per chi ha fatto domanda di Congedo prima del 31 dicembre 2023
Con la circolare n. 4 del 5 gennaio 2024 Inps ha sottolineato come la misura riguardi esclusivamente chi ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.
Ciò significa che il prolungamento del congedo retributivo all’80% può essere attivato solo da chi ha presentato una prima istanza all’Inps nel 2023. A seguire, terminando il congedo maternità/parentale nel 2024, chiederanno la prosecuzione del congedo nel corso di quest’anno. La domanda va presentata all’Inps ed è sempre consigliabile raccordarsi con il datore di lavoro.