I Militari e il personale facente parte delle Forze dell’Ordine vanno in pensione a 60 anni, ben sette anni prima rispetto agli altri lavoratori ma c’è molta preoccupazione per le pensioni future di questi lavoratori che rischiano di essere davvero basse.
La preoccupazione è stata espressa anche dal Ministro Paolo Zangrillo in una intervista rilasciata in aprile 2024 al quotidiano Il Messaggero di Roma.
La fine delle pensioni con sistema misto
Tutte le pensioni, tra qualche anno, saranno calcolate con il sistema contributivo.
Il problema della riduzione dei trattamenti pensionistici comincia ad evidenziarsi soprattutto nel personale non contrattualizzato appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine.
Con il pensionamento tra i 60 e i 62 anni si riduce il montante contributivo a disposizione e, pertanto questi dipendenti sono destinati a pensioni minori rispetto al personale contrattualizzato.
Nello stesso tempo, per i militari e le forze dell’ordine non sono previsti fondi pensionistici integrativi.
TFS e TFR
I Militari e le Forze dell’ordine sono in regime di TFS. Per poter aderire ad un fondo pensione è necessario trasformare il Trattamento di Fine Servizio con il Trattamento di Fine Rapporto.
Il Ministro Zangrillo ha preso atto di questo problema e ha ribadito che la previdenza complementare sarà oggetto di negoziazione con le Organizzazioni Sindacali di categoria.
Dipendenti pubblici “contrattualizzati” e “non contrattualizzati”
Per comprendere la differenza tra TFR e TFS occorre saper distinguere un dipendente pubblico “contrattualizzato” da un dipendente pubblico “non contrattualizzato“
I dipendenti pubblici contrattualizzati sono i dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolarizzato dal Codice Civile, cioè in senso privatistico.
Dal 1° gennaio 2001 tutti i dipendenti pubblici contrattualizzati sono in regime di TFR.
I dipendenti pubblici non contrattualizzati, assunti dal 1° gennaio 2001, continuano ad avere diritto al TFS.
I dipendenti pubblici non contrattualizzati: forze dell’ordine, militari, vigili del fuoco, magistrati…. continuano ad essere in regime di TFS.
Consigliamo di controllare nel cedolino se il regime TFR – TFS – OPT sia correntemente riportato:
Il caso degli “optanti”
Mentre non è mai consentito il passaggio dal TFR al TFS, al dipendente pubblico in regime di TFS è concesso di optare per il TFR nel caso in cui aderisca ad un fondo pensione (Fondo Espero nel Comparto Scuola, Perseo-Sirio nei comparti Funzioni Centrali e Funzioni Locali).
Nel caso di opzione per un fondo di previdenza integrativa, il TFS maturato viene trasformato in TFR e segue le regole del Trattamento di Fine Rapporto in modo analogo a quello che succede nel privato.
In questa tabella vengono riepilogate le principali differenze tra TFS e TFR:
Conviene di più il TFS o il TFR?
Bisogna partire dal presupposto che i sistemi di calcolo sono profondamente diversi gli uni dagli altri.
Quindi dipende molto dalla specificità del proprio contratto di lavoro.
Nel comparto Scuola, per esempio, la retribuzione professionale docenti – che è un emolumento accessorio – non va nel Trattamento di Fine Servizio ma va nel Trattamento di Fine Rapporto.
Quindi nel comparto scuola è possibile recuperare un elemento accessorio della retribuzione nel TFR che non sarebbe considerato nel TFS.
I dipendenti dei Ministeri, invece, hanno l’indennità di amministrazione (elemento accessorio) sia nel TFS che nel TFR in base ad un accordo tra Aran e OO.SS. del 2001.
Per valutare l’opportunità di scegliere tra le due opzioni è quindi necessario fare un’analisi specifica della propria situazione.
Per esempio, nel caso sia previsto un aumento di stipendio per un rinnovo contrattuale o per un aumento automatico di stipendio, è conveniente attendere l’aumento prima di optare per un fondo pensione.