HomeEvidenzaPersonale ATA, spuntano 553€ da luglio: ecco per chi

Personale ATA, spuntano 553€ da luglio: ecco per chi [TABELLA]

Novità per il personale ATA da luglio, le abbiamo viste nei giorni scorsi. Ma le novità per queste professionalità non sono finite. In particolare, sempre da luglio, gli stipendi dei DSGA avranno un gradito cambiamento sul cedolino che avrà effetti sulla pensione.

Vediamo in dettaglio cosa succede.

Nuovi Stipendi DSGA: cambiano a luglio ma con decorrenza economica da maggio

Ecco come saranno i nuovi stipendi dei DSGA che sono in vigore da maggio 2024 ma che saranno aggiornati da NoiPA dal mese di luglio:

Per prima cosa possiamo notare che la qualifica NoiPA dei dirigenti scolastici passa da KA09 a KA13 con decorrenza maggio.

La voce “stipendio” passa da 1.445,40 a 1.998,85 euro in quanto viene assorbita, da maggio, l’Indennità Integrativa Speciale Conglobata.

Quindi ci sarà a luglio una voce stipendiale in meno ma il totale delle voci stipendiali sarà il medesimo.

Nuovi Stipendi DSGA: una rivoluzione per non cambiare nulla?

A che serve aver aumentato gli stipendi dei DSGA di 553,45 euro per poi togliere l’IIS conglobata di pari importo? Non si tratta in realtà solo di una partita di giro.

Il passaggio dell’IIS conglobata nello stipendio comporta per i DSGA dei benefici importanti dal punto di vista pensionistico. Saranno beneficiati soprattutto i DSGA che hanno iniziato a lavorare prima del 1996.

I benefici pensionistici dei nuovi stipendi

Facciamo un’ipotesi. Un DSGA che ha iniziato a lavorare prima del 1996 ha un incremento della base pensionabile retributiva di circa 100 euro.

Se moltiplichiamo 553,45 x 0,18 troviamo l’importo di 99,61.

Ogni anno di lavoro effettuato prima del 1996 vale un incremento della pensione mensile lorda mensile di 2,32 euro.

Con dieci anni di anzianità maturata a tutto il 31/12/1995 (compresi riscatti e ricongiunzioni) la quota retributiva della pensione sale di oltre 23 euro mensili.

Lo stipendio base dei dipendenti dello Stato viene infatti maggiorato del 18% dell’ultima retribuzione in base al DPR 1092/1973 che recita:

“Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento

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