HomeEvidenzaAssegno di Inclusione, lo "Svantaggio" va certificato prima della Domanda: si cambia

Assegno di Inclusione, lo “Svantaggio” va certificato prima della Domanda: si cambia

Assegno di Inclusione, il decreto n. 104 del 24 giugno scorso firmato dal ministero del Lavoro ha aggiornato le linee guida sulla presa in carico delle persone in condizioni di svantaggio. Novità interessano anche l’inserimento nei programmi di cura.

Vediamo chi sono e cosa cambia.

Chi sono gli svantaggiati che possono accedere all’AdI?

Avere in famiglia una persona in condizione di svantaggio è la condizione necessaria per accedere all’AdI. A meno che non siano presenti membri disabili, over 60 o minorenni. Si tratta di persone inserite in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali con certificazione dalla pubblica amministrazione. Nel dettaglio:

  1. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
  2. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46%, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, oppure inseriti in percorsi assistenziali integrati;
  3. persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari;
  4. persone vittime di tratta in carico ai servizi sociali o sociosanitari;
  5. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari;
  6. persone ex detenute, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna;
  7. persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa, in carico ai servizi sociali;
  8. persone senza dimora le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore; oppure persone, iscritte all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, in quanto:
    • vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
    • ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
    • sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
    • sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;
  9. neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, in carico ai servizi sociali o sociosanitari.

Aggiornamento delle linee guida

L’aggiornamento delle linee guida si è reso necessario per rendere il modello di intervento il più omogeneo possibile su tutto il territorio nazionale. Come si legge nel decreto, al fine di garantire equità, pari trattamento e trasparenza, è opportuno prevedere la definizione di:

  • un percorso finalizzato all’accertamento di elementi sulla base dei quali certificare/attestare lo stato di svantaggio,
  • elementi fondanti la presa in carico sociale e sociosanitaria e l’inserimento in programmi di cura e assistenza.

La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza deve avvenire ed essere certificata dalle pubbliche amministrazioni prima che si presenti la domanda per l’Assegno di Inclusione.

Quindi, nel caso in cui il richiedente possieda la certificazione necessaria sia per attestare la condizione di svantaggio sia per l’inserimento in programmi di cura, basterà indicare gli estremi in fase di domanda, con valore di autocertificazione. Altrimenti, se il richiedente è in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura ma non ha l’idonea certificazione o attestazione, dovrà acquisirla prima di presentare la domanda. Per farlo potrà compilare il modulo presente nell’allegato 1 a suddetto decreto.

Il decreto riporta infine in maniera più approfondita il processo di valutazionepresa in carico e inserimento nel programma di cura e assistenza delle persone che si trovano nelle diverse condizioni di svantaggio indicate.

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