Immissioni in Ruolo per l’anno scolastico 2024/2025, vediamo quali diritti acquisiscono Docenti e ATA con la firma del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.
Settembre è il mese delle immissioni in ruolo. Tra i diritti dei neo assunti, uno dei più importanti, oltre alla stabilità del posto, è il diritto al credito.
I neo assunti acquisiscono il diritto al credito
A determinate condizioni, i neo assunti acquisiscono immediatamente il diritto al credito.
A confermarlo è l’art. 7 del DPR 5 gennaio 1950 n. 180 (che norma i contratti di cessione del quinto) il quale dispone il requisito di 4 anni di effettivo servizio per l’erogazione del prestito.
Tuttavia è sufficiente un anno per la richiesta di piccoli prestiti all’INPS e il superamento del periodo di prova nel caso di delegazioni di pagamento che possono essere accese nel caso in cui il dipendente non raggiunga i quattro anni di iscrizione al fondo credito.
Neo assunti: per il diritto al credito conta anche il periodo pre-Ruolo
La Ragioneria Generale dello Stato ha affermato che nulla osta alla concessione del benestare anche a quei dipendenti che abbiano il requisito di quattro anni di effettivo servizio alle dipendenze di una pubblica amministrazione, validi ai fini del trattamento di quiescenza, anche in più rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato tra loro non continuativi.
Questa interpretazione si basa sul fatto che la norma risale al 1950 e pertanto va letta alla luce del contesto storico e normativo in cui è stata scritta.
Diritto al credito: cosa si può fare se non si hanno 4 anni di anzianità?
Senza un’anzianità di quattro anni, non è possibile ottenere la Cessione del quinto ma è possibile fare una delegazione di pagamento oppure un Piccolo Prestito.
La delegazione di pagamento è un prestito personale che viene trattenuto in busta paga.
Il Piccolo Prestito è un prestito normalmente erogato dall’INPS con trattenute sul cedolino.
L’Inps eroga prestiti da una ad otto mensilità da recuperate in rate mensili da 12 al 48 mesi.
Da notare che non è possibile la coesistenza di un piccolo prestito con una delegazione di pagamento.
Nel caso si voglia stipulare una delegazione di pagamento con una ritenuta di piccolo prestito in busta paga, è necessario che il contratto preveda l’estinzione del piccolo prestito INPS.
Ricordiamo che, dal 2025 sarà possibile fare la richiesta di finanziamento direttamente su NoiPA.