E’ stata pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la risposta alla FAQ che dà le istruzioni alle imprese e ai consulenti per prorogare i contratti a termine sospesi durante il lockdown dei mesi scorsi.
COSA PREVEDE LA LEGGE
La legge di conversione del DL Rilancio (legge n. 77) ha stabilito che il termine dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato è prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
QUALI CONTRATTI DI LAVORO RIGUARDA
La proroga – chiarisce il Ministero nella FAQ – interessa tutti i: contratti di lavoro a termine, ivi inclusi quelli stagionali; i contratti di somministrazione di manodopera (ex interinali); i contratti di apprendistato, escluso l’apprendistato professionalizzante.
QUANTO DURA LA PROROGA
In forza di legge la proroga deve durare per l’equivalente del periodo di sospensione del rapporto, sia per l’intervento di ammortizzatori sociali (es. cig, cig in deroga, assegno ordinario FIS/FSBA, ecc.) sia per ferie e permessi fruiti durante il lockdown.
COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO PER COMUNICARE LE PROROGA AL LAVORATORE
A spiegarlo è proprio il Ministero nella FAQ: “il datore di lavoro, entro cinque giorni dalla data di scadenza originaria, deve effettuare la comunicazione obbligatoria di proroga, modificando il termine inizialmente previsto per un periodo equivalente a quello di sospensione dell’attività lavorativa”.
SI APPLICA AI SOLI CONTRATTI IN CORSO O ANCHE AI CONTRATTI SCADUTI?
Questo aspetto, dibattuto già nelle scorse settimane (clicca qui per approfondire), non sembra sia stato direttamente affrontato nella FAQ. Le indicazioni del punto precedente infatti fanno ritenere che il Ministero si sia rivolto ai soli contratti in corso alla data del 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore della Legge 77), si è portati quindi a concludere che la proroga non riguardi i contratti scaduti prima dell’entrata in vigore della Legge di conversione.
Clicca qui per leggere la FAQ del Ministero del Lavoro.