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Assegno Ordinario, INPS paga per 3 anni. Ma la Domanda ha una Scadenza precisa

Gli invalidi che hanno una capacità lavorativa ridotta del 67% per via di un’infermità mentale o fisica possono richiedere l’Assegno Ordinario di Invalidità.

L’assegno spetta a determinate condizioni anche a chi lavora, pertanto è compatibile con un reddito da lavoro. Vediamo chi può beneficiarne.

Chi ha diritto all’Assegno Ordinario di Invalidità

INPS concede l’Assegno ordinario di invalidità ai lavoratori:

  • dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • iscritti alla Gestione Separata.

Come detto, occorre che la propria capacità lavorativa sia ridotta del 67% per avere diritto a tale assegno. Ha validità triennale con possibilità di rinnovo. Il rinnovo viene accolto se i requisiti sono mantenuti e dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’Assegno di invalidità è confermato automaticamente.

I requisiti per l’assegno

I requisiti sono:

  • capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo;
  • almeno cinque anni di assicurazione e 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione) di cui 156 (tre anni di contribuzione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa. La riduzione della capacità lavorativa viene stabilita anche in base alla mansione che il lavoratore svolge. In alcuni casi infatti la patologia invalidante, pur dando diritto a una percentuale d’invalidità, non riduce la capacità lavorativa del richiedente. La mancanza degli arti inferiori, per esempio, compromette più un magazziniere rispetto a un impiegato.

Compatibile con un reddito da lavoro

Come detto, l’erogazione dell’Assegno ordinario di invalidità è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa ma è ridotta nell’importo.

L’ammontare viene determinato con il sistema di calcolo misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo oppure, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, con il sistema contributivo.

Se l’importo dell’assegno ordinario di invalidità è inferiore al minimo previsto, l’invalido avrà diritto all’integrazione al minimo. A eccezione di coloro che possiedono dei redditi propri (imponibili ai fini Irpef) per un importo superiore di 2 volte il valore annuo dell’Assegno sociale (ex pensione sociale) e per coloro che hanno la pensione interamente calcolata con il sistema contributivo.

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