L’emergenza caldo continua a interessare gran parte del Paese. In queste settimane 14 Regioni hanno adottato ordinanze che vietano o limitano il lavoro all’aperto nelle ore più calde della giornata, soprattutto nei settori dell’edilizia, dell’agricoltura e della logistica. Si tratta però di provvedimenti che non riguardano le attività svolte all’interno delle fabbriche.
Per i lavoratori metalmeccanici che lavorano in fabbriche, officine e laboratori in genere il problema resta quindi aperto. In molti stabilimenti, infatti, alle elevate temperature esterne si aggiunge il calore prodotto da impianti, forni e macchinari, con temperature percepite che possono raggiungere livelli molto superiori rispetto a quelli rilevati dai normali termometri.
Le parole di Simoncini sul diritto di interrompere il lavoro
Sul tema è intervenuta Silvia Simoncini, segretaria nazionale della Fiom-Cgil e responsabile salute e sicurezza, nel corso di una recente intervista rilasciata a TuttoLavoro24.it.
Rispondendo a una domanda sulle possibili iniziative da adottare quando le aziende non intervengono per ridurre i rischi legati alle alte temperature, Simoncini ha ricordato che esistono sia strumenti sindacali sia tutele previste direttamente dalla normativa che i singoli lavoratori possono azionare.
“Va ricordato però anche che il D.Lgs 81/08 consente giustamente alle lavoratrici e ai lavoratori di interrompere l’attività lavorativa in autotutela nei casi in cui la salute e la sicurezza vengono messe a rischio è ovvio che una azione del genere necessità di profonda consapevolezza e conoscenza delle norme ma in taluni casi è stata agita sia da singoli che da gruppi di lavoratori”.
Non conta solo la temperatura dell’aria
Il riferimento della dirigente sindacale è all’articolo 44 del D.Lgs. 81/2008, il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. La norma riconosce al lavoratore il diritto di allontanarsi da una situazione di pericolo grave e immediato per la propria salute e sicurezza.
Un aspetto importante riguarda proprio il rischio da calore. La legge non stabilisce infatti una soglia automatica di 35 gradi oltre la quale è possibile interrompere il lavoro (tale soglia viene presa per le ordinanze regionali). La valutazione deve essere effettuata considerando il rischio effettivo a cui è esposto il lavoratore.
Per questo motivo possono verificarsi situazioni nelle quali la temperatura registrata nell’ambiente risulta inferiore ai 35 gradi, ma quella percepita è molto più elevata a causa dell’umidità, della scarsa ventilazione, dell’irraggiamento termico proveniente dai macchinari e dell’intensità dello sforzo fisico richiesto.
Quando il caldo può rappresentare un pericolo grave
Nei reparti industriali più esposti il rischio non dipende soltanto dal numero indicato dal termometro. Ciò che conta è la possibilità concreta che si verifichino colpi di calore, disidratazione, malori o altre situazioni che possano compromettere la salute del lavoratore.
È proprio in questo contesto che assumono rilievo le parole di Simoncini. Il richiamo all’autotutela previsto dal D.Lgs. 81/2008 evidenzia come la sicurezza non debba essere valutata esclusivamente sulla base di una soglia numerica, ma considerando l’effettivo pericolo presente nell’ambiente di lavoro.
Per i metalmeccanici che operano in stabilimenti particolarmente caldi, quindi, il tema delle alte temperature non riguarda soltanto le ordinanze regionali sul lavoro all’aperto, ma anche le tutele già previste dalla normativa sulla sicurezza quando il caldo diventa un rischio concreto per la salute.




