Per migliaia di docenti e ATA con contratto in scadenza il 30 giugno, si apre una fase importante che riguarda la richiesta della NASpI e il futuro pagamento del TFR. Sapere quali sono i passaggi da seguire consente di evitare ritardi e di gestire correttamente il periodo tra un contratto e l’altro.
Dal 1° luglio si può presentare la domanda di NASpI
Chi termina il contratto il 30 giugno può presentare la domanda di NASpI a partire dal 1° luglio. L’istanza può essere inoltrata con l’assistenza di un patronato o di un sindacato, ma è possibile anche procedere in autonomia accedendo al portale INPS con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.
I tempi di lavorazione non sono uguali per tutti. Molto dipende dalla sede INPS competente e dal numero di pratiche da esaminare. Il periodo estivo è particolarmente intenso, perché migliaia di contratti scolastici terminano contemporaneamente e le richieste di indennità aumentano sensibilmente.
L’esito della domanda viene normalmente comunicato dall’INPS tramite SMS o attraverso i servizi online dell’Istituto.
Quando arriva il pagamento della NASpI
Una volta approvata la domanda, la NASpI viene generalmente pagata intorno al 10 o all’11 del mese, anche se la data può variare in base al calendario e ai tempi tecnici dell’INPS. Dopo la cessazione del contratto non saranno più disponibili i cedolini su NoiPA. Per verificare pagamenti, importi e stato della pratica occorrerà quindi consultare direttamente l’area personale del sito INPS.
Tuttavia su NoiPA sarà disponibile il certificato di disoccupazione che va allegato alla domanda: per sapere come averlo clicca qui.
TFR: quando viene pagato e cosa cambia per i contratti al 31 agosto
Con la conclusione del servizio il 30 giugno, il lavoratore matura il diritto al Trattamento di Fine Rapporto. Tuttavia il pagamento non è immediato: nella maggior parte dei casi viene effettuato tra gli 11 e i 15 mesi successivi alla cessazione del contratto.
Diversa la situazione per chi ha un contratto fino al 31 agosto. Se il nuovo incarico parte già dal 1° settembre, senza alcuna interruzione del rapporto di lavoro, il TFR non viene liquidato in quel momento.
Se invece tra la scadenza del contratto e il successivo incarico c’è anche un solo giorno di interruzione, ad esempio con un nuovo contratto dal 2 settembre, il TFR diventa liquidabile e seguirà gli stessi tempi ordinari di pagamento, cioè indicativamente tra gli 11 e i 15 mesi dalla cessazione del rapporto.




