Dal 1° agosto 2026 migliaia di famiglie che hanno terminato il primo periodo di rinnovo dell’Assegno di Inclusione (ADI) potranno presentare una nuova domanda per continuare a percepire il beneficio. Una delle novità operative più importanti riguarda gli adempimenti richiesti dopo la domanda: non sempre sarà necessario iscriversi nuovamente al SIISL e sottoscrivere un nuovo Patto di Attivazione Digitale (PAD). Lo chiarisce l’INPS nel messaggio dedicato alle modalità di rinnovo della misura.
Quando PAD e SIISL non sono richiesti
La semplificazione riguarda i nuclei familiari che non hanno subito alcuna variazione rispetto alla precedente domanda di ADI ormai conclusa. In questa situazione, l’INPS considera ancora validi sia l’accesso al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), sia il PAD nucleo già sottoscritto in occasione della domanda precedente.
Di conseguenza, il richiedente può limitarsi a presentare la domanda di rinnovo, senza dover ripetere questi passaggi. La decorrenza del PAD già esistente viene semplicemente aggiornata alla data della nuova domanda. Se, invece, il beneficiario decide comunque di compilare un nuovo PAD, questo sarà considerato come un aggiornamento del precedente e non come un nuovo adempimento obbligatorio.
Quando è obbligatorio rifare tutto
La situazione cambia se il nucleo familiare è variato rispetto alla domanda precedente. L’ingresso o l’uscita di un componente, ad eccezione delle sole nascite e dei decessi espressamente disciplinati dall’INPS, comporta infatti la necessità di effettuare nuovamente l’iscrizione al SIISL e di sottoscrivere un nuovo PAD nucleo.
In questo caso cambia anche la decorrenza del beneficio: la prima mensilità del rinnovo decorre dal mese della sottoscrizione del nuovo PAD e non semplicemente dal mese di presentazione della domanda.
Attenzione ai tempi della domanda
L’INPS ricorda inoltre che la domanda di rinnovo può essere presentata solo dal mese successivo all’ultimo pagamento. Se viene inoltrata durante l’ultimo mese di fruizione della domanda ormai in scadenza, non potrà essere lavorata con esito positivo.
Per i nuclei familiari rimasti invariati, una volta accolta la domanda, il beneficio riparte dal mese di presentazione dell’istanza. La prima mensilità viene comunque corrisposta in misura pari al 50% dell’importo spettante, come già previsto dalla normativa per i rinnovi dell’ADI. I primi accrediti vengono normalmente disposti intorno al giorno 15 del mese, mentre le mensilità successive sono pagate intorno al giorno 27, secondo il calendario INPS.
Resta infine fermo un obbligo valido per tutti: anche nei casi in cui non sia necessario rifare PAD e SIISL, i beneficiari devono presentarsi ai Servizi sociali entro 120 giorni dalla domanda di rinnovo, o dalla sottoscrizione del PAD quando prevista, pena la sospensione dei pagamenti successivi.




