Legge 104, il Lavoratore Può Rifiutare i Turni: Non Serve la Disabilità Grave

Chi assiste un familiare con disabilità può chiedere di non essere impiegato durante la notte, anche quando nel verbale della legge 104 non compare il riconoscimento della gravità. A ribadirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20229 del 16 giugno 2026, che conferma l’orientamento già espresso dalla Sezione Lavoro nel 2023.

Per ottenere l’esonero, dunque, non è indispensabile che il genitore, il coniuge o il figlio assistito rientri nell’articolo 3, comma 3, della legge 104 (il comma che individua la condizione di “gravità”). Occorrono, però, il riconoscimento della disabilità e un rapporto concreto di assistenza.

Il caso del tecnico ferroviario

La controversia riguardava un dipendente di Mercitalia Rail, occupato come tecnico polifunzionale treno. L’uomo, sposato e convivente con una persona con disabilità non grave, aveva domandato di non essere inserito nei turni notturni.

La sua richiesta era stata accolta sia in primo grado sia dalla Corte d’Appello di Bologna. L’azienda aveva quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la tutela dovesse essere riservata esclusivamente a chi assiste una persona con disabilità grave.

La Suprema Corte ha respinto questa interpretazione, confermando il diritto del lavoratore a essere escluso dal lavoro notturno e condannando la società alle spese.

Cosa stabilisce la normativa

Il riferimento è l’articolo 11 del decreto legislativo 66/2003. La disposizione stabilisce che non è obbligato a lavorare di notte il dipendente che abbia “a proprio carico” una persona con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104.

Nella norma non compare alcun richiamo specifico alla condizione di gravità. Secondo la Cassazione, quindi, non è possibile introdurre per via interpretativa un requisito aggiuntivo che il legislatore non ha previsto. Quando la legge ha voluto collegare una tutela alla disabilità grave, come nel caso dei permessi mensili, lo ha indicato espressamente.

Cosa significa familiare “a carico”

L’espressione non deve essere interpretata soltanto in senso economico e neppure come necessità di un’assistenza continua. Indica, invece, l’esistenza di un’effettiva relazione di cura, sostegno e responsabilità verso la persona con disabilità.

Il lavoratore che possiede i requisiti può manifestare per iscritto il proprio dissenso al turno notturno, rispettando il preavviso previsto, pari ad almeno 24 ore. Non si tratta di una concessione rimessa alla disponibilità aziendale: il datore deve adeguare l’organizzazione dei turni e non può pretendere che il dipendente svolga comunque la prestazione durante la notte.