Il lavoratore dipendente che assiste un familiare con disabilità grave può assentarsi dal lavoro, conservare il posto e ricevere un’indennità economica. Il congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001 può durare complessivamente fino a due anni nell’intera vita lavorativa.
Non esiste una finestra specifica di settembre: la richiesta può essere presentata in qualsiasi momento, indicando le giornate o il periodo durante il quale si intende sospendere l’attività. Tuttavia il mese di settembre, considerato per certi versi un nuovo inizio, può essere un mese utile per avviare il periodo di assenza retribuita da INPS.
Chi può ottenere il congedo straordinario
A differenza dell’esonero dai turni notturni, per questo beneficio occorre che la persona assistita sia riconosciuta in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104.
Il diritto segue un preciso ordine di priorità:
- coniuge convivente, parte dell’unione civile o convivente di fatto;
- padre o madre, anche adottivi o affidatari;
- figlio convivente;
- fratello o sorella conviventi;
- parente o affine entro il terzo grado convivente.
Si passa alla categoria successiva soltanto in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei soggetti che precedono. La convivenza, richiesta nella maggior parte dei casi, può essere instaurata anche dopo la domanda, ma deve sussistere entro l’inizio del congedo e durare per tutta la sua fruizione. Il familiare, inoltre, non deve essere ricoverato a tempo pieno, salvo le eccezioni ammesse dalla normativa.
Come presentare la domanda a settembre
La procedura deve essere completata attraverso il servizio telematico INPS dedicato, accedendo con SPID, CIE o CNS. In alternativa ci si può rivolgere gratuitamente a un patronato oppure utilizzare il Contact Center dell’Istituto.
Nella domanda vanno indicati il familiare assistito, il rapporto di parentela, la presenza della convivenza e il periodo richiesto. Il congedo può essere utilizzato continuativamente oppure frazionato in giorni. È opportuno trasmettere la richiesta prima dell’assenza e consegnarne una copia al datore di lavoro, così da consentire l’organizzazione dell’attività.
Quanto arriva in busta paga
Durante il congedo non viene corrisposto lo stipendio ordinario, ma un’indennità calcolata sull’ultima retribuzione precedente l’assenza, entro il tetto annuale aggiornato dall’INPS. Rientrano nel calcolo le componenti fisse e continuative, mentre restano fuori straordinari, maggiorazioni e altri compensi variabili.
Come chiarito dall’INPS con il messaggio n. 30/2024, l’indennità comprende già i ratei di tredicesima e delle eventuali mensilità aggiuntive. Durante l’assenza, quindi, non maturano separatamente tredicesima, ferie e TFR. Il periodo è però coperto da contribuzione figurativa ed è valido sia per il diritto sia per il calcolo della pensione. La disciplina generale resta quella dell’articolo 42 del decreto legislativo 151/2001.




