Posso partecipare a un concorso pubblico se sono stato licenziato? La risposta non è sempre la stessa e dipende soprattutto da dove è avvenuto il licenziamento e dal motivo per cui il rapporto di lavoro è terminato. Per chi arriva dal settore privato, infatti, il semplice fatto di essere stato licenziato non impedisce normalmente di presentare domanda per un concorso. La situazione cambia invece quando il licenziamento è stato disposto da una Pubblica amministrazione, soprattutto se si tratta di un provvedimento disciplinare.
A fare chiarezza è anche una recente pronuncia del Consiglio di Stato. Vediamola.
Se il licenziamento è avvenuto nel settore privato
Chi è stato licenziato da un’azienda privata non è automaticamente escluso dai concorsi pubblici.
Il licenziamento, infatti, può dipendere da ragioni molto diverse: motivi economici, riorganizzazione aziendale, giustificato motivo, giusta causa o altre circostanze legate alla cessazione del rapporto di lavoro. Il fatto di avere perso il posto nel settore privato, da solo, non costituisce normalmente un requisito ostativo all’accesso alla Pubblica amministrazione.
Resta però fondamentale leggere il bando del concorso. È proprio il bando a indicare i requisiti che devono essere posseduti dai candidati e le eventuali cause di esclusione.
Le clausole più restrittive riguardano soprattutto precedenti rapporti con una Pubblica amministrazione: nei bandi sono infatti frequenti requisiti che escludono chi è stato destituito, dispensato o licenziato dalla PA per determinate ragioni. Per questo motivo, chi è stato licenziato dalla Pubblica Amministrazione deve fare molta più attenzione.
Licenziamento disciplinare nella PA: posso fare un concorso?
La situazione diventa più complessa quando il candidato è stato precedentemente licenziato da una Pubblica amministrazione per motivi disciplinari.
Molti bandi prevedono infatti, tra i requisiti generali, l’assenza di un precedente licenziamento disciplinare dalla PA, oltre alla mancata destituzione o dispensa dall’impiego per persistente insufficiente rendimento. Si tratta di una clausola che compare ancora oggi in numerosi bandi di concorso.
Questo, però, non significa necessariamente che un licenziamento disciplinare produca una sorta di divieto perpetuo di lavorare nel pubblico impiego.
È proprio su questo punto che si è pronunciato il Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 4103 del 21 maggio 2026.
Il caso riguardava un dirigente di un Comune, licenziato nel marzo 2024, che pochi mesi dopo aveva partecipato a un concorso indetto dallo stesso Comune per un dirigente destinato allo stesso settore nel quale aveva lavorato. Il bando prevedeva espressamente, tra i requisiti, di non essere stati licenziati da una PA per motivi disciplinari. L’amministrazione lo aveva escluso e il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione.
Perché il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione
La decisione non significa che chiunque sia stato licenziato disciplinarmente dalla pubblica amministrazione sia escluso per sempre dai concorsi pubblici.
Il punto centrale della vicenda è stato il rapporto tra il precedente disciplinare e il nuovo concorso. Nel caso esaminato dai giudici, infatti, il licenziamento era molto recente e il concorso riguardava sostanzialmente lo stesso incarico ricoperto in precedenza dal dipendente. Per il Consiglio di Stato, questi elementi rendevano legittima l’esclusione prevista dal bando.
La questione va quindi valutata tenendo conto delle circostanze concrete. Un precedente disciplinare molto lontano nel tempo non può trasformarsi automaticamente in una penalizzazione senza limiti temporali. Diverso è il caso di un licenziamento recente, soprattutto quando il candidato aspira a tornare nello stesso ruolo o nella stessa amministrazione.
In quest’ultima situazione, il precedente può assumere un peso particolare nella valutazione dell’affidabilità necessaria per ricoprire nuovamente un incarico pubblico.
Quindi chi è stato licenziato può fare un concorso?
La risposta può essere riassunta così: sì, ma bisogna verificare il tipo di licenziamento e soprattutto i requisiti del bando. Pertanto:
- chi è stato licenziato da un datore di lavoro privato non è, per questo solo motivo, automaticamente escluso da un concorso pubblico. Dovrà comunque possedere tutti gli altri requisiti richiesti dalla specifica procedura.
- Per chi invece è stato licenziato da una Pubblica amministrazione, la situazione è più delicata. Se il licenziamento è avvenuto per motivi disciplinari, è necessario controllare attentamente la clausola del bando relativa ai precedenti rapporti con la PA.
La recente pronuncia del Consiglio di Stato dimostra inoltre che non basta chiedersi se il licenziamento sia avvenuto anni prima: possono assumere rilievo anche la distanza temporale dal licenziamento, il motivo che ha portato alla cessazione del rapporto e la natura del nuovo incarico.
In altre parole, il precedente disciplinare non equivale necessariamente a una condanna a vita fuori dalla Pubblica amministrazione, ma può impedire la partecipazione a uno specifico concorso quando le condizioni previste dal bando e le caratteristiche della vicenda lo rendono rilevante.



