Visita Fiscale, Niente Controlli a Casa Se il Medico Barra Questa Casella?

Nel certificato di malattia esiste un campo che il medico può selezionare quando l’assenza dal lavoro è collegata a una patologia grave che richiede terapie salvavita. La sua compilazione ha un effetto preciso: il lavoratore è esonerato dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità. Significa che può uscire di casa anche nelle ore normalmente riservate alla visita fiscale? Vediamo meglio come funziona e a cosa stare attenti.

Quando il medico può indicare «terapie salvavita»

Il medico non può barrare la casella per qualsiasi malattia grave. Per i dipendenti privati, l’INPS richiede che l’assenza sia connessa a una patologia grave che necessita di terapie salvavita, comprovata da idonea documentazione della struttura sanitaria. Solo quando ricorrono queste condizioni il medico seleziona l’apposita voce nel campo «agevolazioni» del certificato telematico. L’esonero riguarda dunque l’evento di malattia certificato: la sola diagnosi di una patologia grave non basta ad applicarlo automaticamente a ogni assenza successiva. 

La tutela è prevista anche per i dipendenti pubblici: il decreto ministeriale 206/2017 esclude dall’obbligo di reperibilità le assenze riconducibili a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. In via ordinaria, le fasce di reperibilità sono dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, anche il sabato, la domenica e nei festivi. 

La visita fiscale è esclusa del tutto? Dipendenti privati e pubblici

No. Nel settore privato, quando il certificato riporta la voce «terapie salvavita», il datore di lavoro non può utilizzare il normale canale per richiedere una visita medica di controllo domiciliare. Può però segnalare alla sede INPS competente, tramite PEC istituzionale, un caso per il quale ritenga necessaria una verifica. Sarà l’INPS a valutare se procedere. 

L’Istituto conserva infatti il potere di controllare la correttezza del certificato e la congruità della prognosi. Secondo le FAQ INPS, anche un lavoratore esonerato dalla reperibilità può essere sottoposto a un controllo medico legale, concordando con lui la data e l’orario della visita. 

La distinzione pratica è questa: la casella «terapie salvavita» libera il lavoratore dall’obbligo di restare a disposizione a casa nelle fasce orarie previste; non rende il certificato immune da verifiche. Resta inoltre l’obbligo di comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro secondo le regole applicabili al proprio rapporto. 

Anche per i dipendenti pubblici l’assenza riconducibile a una patologia grave che richiede terapie salvavita comporta l’esonero dalle fasce di reperibilità, secondo il decreto ministeriale 206/2017. L’esonero, però, non impedisce all’INPS di verificare la certificazione e lo stato di malattia. Le pubbliche amministrazioni possono richiedere controlli attraverso il Polo unico delle visite fiscali e l’INPS può disporli anche d’ufficio: esonero dalla reperibilità non vuol dire assenza di ogni possibile controllo medico. La procedura PEC descritta sopra riguarda specificamente i datori di lavoro privati; non va presentata come regola per le amministrazioni pubbliche.