I redditi di lavoro dipendente derivanti da un’attività svolta anche a distanza in un Paese diverso da quello in cui ha sede il datore di lavoro sono tassati unicamente nello Stato di residenza fiscale del lavoratore. Il luogo della prestazione di lavoro coincide, infatti, con quello in cui il dipendente lavora materialmente. E’ quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 296 dello scorso 27 aprile che rappresenta una delle prime pronunce sul tema del lavoro da remoto e sulla sempre più diffusa possibilità di lavorare in uno Stato diverso rispetto a quello di residenza. Cosa è tenuto a fare il datore di lavoro per applicare il regime convenzionale di esenzione?
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Fonte: ipsoa.it