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Assegno nucleo familiare, aumenti da 1° luglio anche per Cig. Regole diverse per turismo, commercio, artigiani

Dal 1° luglio 2021 scattano i nuovi importi degli Assegni al nucleo familiare rivalutati in base all’inflazione e sui quali si applica anche l’aumento previsto dal Decreto sull’Assegno unico temporaneo (clicca qui).

Gli Assegni spettano anche ai lavoratori sospesi che percepiscono i trattamenti di integrazione salariale ma non in tutti i casi e con alcune eccezioni. Vediamole.

Anf e cassa integrazione

La legge (D.lgs. 148/2015) dice che i lavoratori beneficiari di Cig e Cigs hanno diritto all’ANF per il periodo di fruizione delle integrazioni salariali. Diritto che spetta anche in caso di pagamento diretto da parte dell’INPS ai sensi dell’art. 7, comma 4: “nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell’INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, su espressa richiesta di questa”.

La disposizione dell’art. 3 del Titolo I si riferisce alle integrazioni salariali ordinarie (Cig) e straordinarie (Cigs) ma non le prestazioni salariali a titolo di assegno ordinario e di solidarietà che non hanno diritto all’ANF in quanto la norma non prevede la corresponsione dell’assegno.

Anf e assegno ordinario ‘Covid’

Nel Decreto Cura Italia del marzo 2020 una norma ha previsto l’estensione dell’ANF per le ipotesi di Assegno ordinario del FIS (imprese del commercio, turismo, servizi, con più di 5 dipendenti) con causale Covid alle stesse condizioni dei lavoratori con orario normale, facendo in modo che questi lavoratori non ne fossero esclusi per tutta la fase della pandemia.

L’estensione riguarda i Fondi di solidarietà di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015, dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa motivate dell’emergenza da Covid-19, per periodi a partire dal 23 febbraio 2020 e limitatamente a questa causale.

Anf e cassa integrazione in deroga ‘Covid’

Il Decreto Cura Italia che ha introdotto anche cassa integrazione in deroga per le imprese fino a 5 dipendenti del turismo, commercio, servizi, ha previsto anche che ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori, inclusi di ANF quindi.

Anf e assegno ordinario FSBA/Formatemp

Per i lavoratori dell’Artigianato e i dipendenti delle agenzie di somministrazione che lavorano in missione presso le aziende utilizzatrici che ricevono rispettivamente l’assegno ordinario da FSBA e Formatemp il Decreto Cura Italia non ha previsto l’estensione degli ANF, pertanto questi lavoratori continuano ad essere esclusi e sono stati esclusi durante la la pandemia quando hanno percepito – e in molti caso stanno ancora percependo – il trattamento con causale Covid.

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