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Covid19 – Lavoratore non usa la mascherina: ecco cosa può fare il datore

Può il lavoratore non indossare la mascherina, i guanti e gli altri DPI che costituiscono strumenti di contenimento dell’epidemia da Covid19?

Le situazioni per cui il lavoratore non indossa i Dispositivi di Protezione Individuale possono essere diverse, ma sono sostanzialmente tre: 1) è convinto di lavorare meglio senza; 2) è un DPI doloroso o non adatto al suo fisico; 3) omette distrattamente e reiteratamente di indossarli.

IN OGNI CASO, COME SI DEVE COMPORTARE IL DATORE DI LAVORO? QUALI SONO I SUOI OBBLIGHI?

Il datore di lavoro ai sensi del codice civile (art. 2087 c.c.) è chiamato ad attuare la “sicurezza in sé” dell’ambiente di lavoro, e, quindi, a proteggere la sicurezza di qualunque persona – anche estranea (es. la clientela) – venga a trovarsi in tale ambiente di lavoro”

I doveri degli imprenditori non si limitano a fornire i DPI, a disporre che questi vengano utilizzati e a fornire alcune informazioni sul corretto utilizzo di questi: gli imprenditori hanno l’obbligo di richiedere l’osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti, dell’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione.

Dall’altra parte i lavoratori sono obbligati ad usare in modo corretto i DPI. Quest’obbligo per i lavoratori non esenta comunque il datore di lavoro dalle sue responsabilità. La Cassazione penale rimarca la colpa del datore di lavoro che nonostante la “conoscenza del comportamento più volte tenuto dal lavoratore in violazione della norma antinfortunistica, lo abbia ripetutamente ripreso ed invitato ad attenersi alle disposizioni ma, di fronte all’inottemperanza del predetto, non abbia adottato più decisi provvedimenti idonei ad evitare comunque la violazione delle misure di sicurezza” (Cass. pen. sez. IV, 9.12.96).

COSA PUO’ FARE IL DATORE DI LAVORO IN CASO DI COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO DEL LAVORATORE? LA RISPOSTA ARRIVA DA UNA SENTENZA DI CASSAZIONE

Una situazione analoga è stata affrontata nella Sentenza Cassazione Civ. Lav. n° 18615 del 5/8/2013.

Dunque, per poter avviare un procedimento disciplinare il datore di lavoro deve preliminarmente aver ottemperato l’obbligo di informazione e formazione al lavoratore rispetto al rischio specifico, obbligo che deve poter documentare.

Dinanzi alla condotta non conforme del lavoratore il datore può fargli una contestazione disciplinare precisa che potrà sfociare in una sanzione come la sospensione in via cautelativa.

Qualora vi siano reiterate violazioni, nonostante i provvedimenti disciplinari che possono essere stati applicati in funzione dei procedimenti suddetti, il datore di lavoro può interrompere il rapporto di lavoro per giusta causa.


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