Le prestazioni sociali spettano anche a chi commette reati molto gravi, come sequestro di persona, mafiosi o terroristi.
In particolare hanno diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, alle prestazioni d’invalidità civile e alla pensione/assegno sociale anche i condannati quando scontano la pena fuori dal carcere.
A stabilirlo è la sentenza della Corte Costituzionale n. 137/2021, che dichiara l’illegittimità dell’art. 2, commi 58-63, della legge n. 92/2012. Che ora anche Inps ha recepito con il messaggio n. 1197/2022.
La novità sta anche che le prestazioni vanno ripristinate a chi sono state revocate, dietro domanda.
La bocciatura della Consulta nei confronti della legge andava proprio nella direzione della sanzione accessoria della revoca delle prestazioni al condannato per una serie di reati (sequestro di persona, terrorismo, eversione, strage, associazione mafiosa, voto di scambio, ecc.).
La Corte Costituzionale ha censurato le norme che prevedevano la revoca delle prestazioni anche nei confronti di coloro che hanno la possibilità scontare la pena fuori dal carcere. La Consulta ritenuto di dover rivedere la disposizione di legge proprio perchè “può concretamente comportare il rischio che il condannato (..) poichè non a carico dell’istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza”.
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