Il lavoratore che ha maturato il diritto alla prestazione di disoccupazione e si reca in un altro Stato alla ricerca di un lavoro, ha diritto di continuare a beneficiare delle prestazione stessa.
La normativa Comunitaria è rivolta ai lavoratori disoccupati:
- di uno stato dell’Unione europea;
- di uno stato del SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
- apolidi e rifugiati residenti in uno stato membro.
- della Svizzera;
- di paesi extracomunitari solo se residenti in uno stato UE e assicurati almeno in due stati membri;
Disoccupazione per chi dall’Italia va all’Estero: DECORRENZA E DURATA
Il beneficiario di NASpI che si reca in un altro Stato membro alla ricerca di un lavoro, conserva il diritto alla prestazione per un massimo di 3 mesi a partire dalla data di partenza dall’Italia.
La prestazione è sospesa fino a quando l’ufficio del lavoro dello Stato in cui si è recato non comunica all’INPS l’avvenuta iscrizione con la relativa data e successivamente a tale comunicazione l’INPS pagherà direttamente al beneficiario la prestazione dovuta a decorrere dalla data di partenza.
Disoccupazione per chi dall’Estero arriva in Italia: DECORRENZA E DURATA
Il beneficiario della prestazione di disoccupazione a carico di uno Stato Estero che rientra in Italia mantiene il diritto per un massimo di 3 mesi dalla data di partenza (con la normativa comunitaria e per alcuni paesi è consentita la proroga del termine fino a sei mesi).
La prestazione è sospesa fino a quando il Centro per l’impiego non comunica l’iscrizione all’Istituzione Estera, che provvede a pagare la prestazione.
Disoccupazione per chi va all’Estero: DECADENZA
Il beneficiario di NASpI che si reca all’Estero durante il periodo di pagamento senza dare comunicazione al centro per l’impiego decade dal diritto a esportare la prestazione.
La prestazione sarà poi recuperata interamente dalla data di indisponibilità presso il Centro per l’impiego a decorrere dalla data di partenza.
Disoccupazione per chi va all’Estero: REQUISITI
Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti termini e condizioni:
- iscriversi come richiedente lavoro prima della partenza;
- rimare a disposizione degli uffici del lavoro dello stato membro competente per almeno 4 settimane e la partenza prima di tale termine deve essere autorizzata dalle istituzioni;
- iscriversi come richiedente lavoro nello stato comunitario in cui si reca dopo la partenza;
- sottoporsi a controlli e rispettare le condizioni previste dalla legislazione in materia vigente nello stato di arrivo.
L’Italia ha stabilito che per esportare la prestazione di disoccupazione, è sufficiente che prima della partenza l’interessato sia stato iscritto almeno un giorno al centro per l’impiego.
Disoccupazione per chi va all’Estero: QUANDO FARE DOMANDA
Il beneficiario prima della partenza dovrà::
- comunicare l’indisponibilità al Centro per l’Impiego,
- richiedere alla struttura INPS il rilascio del documento portatile U2 che attesta il mantenimento del diritto alle prestazioni, e del documento portatile U1, che attesta invece i periodi di assicurazione.
Lo stesso vale per il beneficiario di prestazione di disoccupazione a carico di uno Stato Estero che rientra in Italia.
Disoccupazione per chi va all’Estero: COME FARE DOMANDA
Il beneficiario di disoccupazione che si reca in un altro stato ha tempo 7 giorni per iscriversi presso gli uffici del lavoro e presentare all’istituzione il documento portatile U2.
Per chi giunge in Italia, è richiesta la stessa iscrizione al Centro per l’Impiego con gli stessi tempi e modalità.
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