Il 25 maggio 2020 il Ministero del Lavoro che ha aggiornato le FAQ presenti sul sito lavoro.gov.it, ammettendo per la prima volta la possibilità di effettuare la formazione in presenza, indoor e outdoor.
Ma vediamo nel dettaglio come va realizzata.
Facendo un passo indietro si ricorda che l’attività formativa (ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza) risulta sospesa dal DPCM 17 maggio 2020 (art. 1, comma 1, lett. q), ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
Secondo il Protocollo di Sicurezza del 24 aprile 2020, invece, sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.
LA DOMANDA “Nel caso in cui non sia possibile svolgere l’attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui debba essere svolta la parte pratica dei corsi di formazione è possibile erogare la formazione in presenza?”
LA PRIMA RISPOSTA DEL MINISTERO DEL LAVORO
“In considerazione della situazione eccezionale, le modalità di erogazione della formazione a distanza rimangono da preferire”.
LA RISPOSTA AGGIORNATA DAL MINISTERO DEL LAVORO
“Tuttavia, si ritiene possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.