Con il messaggio n. 2261 del 30 maggio, Inps ha finalmente fornito maggiori indicazioni riguardo la compilazione del modulo Rdc-Com/AU.
Come più volte ribadito da Inps, il riconoscimento dell’integrazione avviene mediante la presentazione del modello limitatamente ai casi in cui le informazioni che sono indispensabili al riconoscimento della predetta integrazione Rdc/AU o delle relative maggiorazioni non sono già in possesso dell’Istituto, né sono desumibili dalle banche dati a disposizione. Quali siano questi casi, TuttoLavoro24.it lo aveva approfonditamente spiegato qui.
Ecco cosa si specifica nel messaggio in merito alle procedure di trasmissione del modulo. Per tutte le altre informazioni vi invitiamo a cliccare qui.
Modulo Rdc-Com/AU: come presentarlo
Il modello Rdc-Com/AU può essere presentato esclusivamente in modalità telematica attraverso:
- il sito internet dell’Istituto (www.inps.it), accedendo al servizio “reddito di cittadinanza” ed autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE);
- gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
Modulo Rdc-Com/AU: chi deve presentarlo?
Possono procedere alla compilazione del modello Rdc-Com/AU in qualità di dichiaranti:
- i genitori facenti parte del nucleo RdC nel quale siano presenti i figli a carico aventi diritto all’integrazione Rdc/AU;
- i genitori affidatari (preadottivi o temporanei) facenti parte del nucleo RdC nel quale siano presenti i figli a carico aventi diritto all’integrazione Rdc/AU;
- il tutore dei figli aventi diritto all’integrazione Rdc/AU, purché la domanda di RdC oggetto di integrazione con AUU sia stata presentata dallo stesso tutore;
- il tutore del genitore avente diritto all’integrazione Rdc/AU, purché la domanda di RdC oggetto di integrazione con AUU sia stata presentata dallo stesso tutore (procedendo esclusivamente alla compilazione del quadro 2 del modello);
- i figli maggiorenni aventi diritto all’integrazione Rdc/AU, qualora soddisfino una delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 230/2021, per l’accesso all’AUU (procedendo esclusivamente alla compilazione del quadro 3 del modello).
Modulo Rdc-Com/AU: quando va presentato?
Come scritto nel messaggio, il modello Rdc–Com/AU può essere presentato a partire dal mese di marzo di ogni anno, per il riconoscimento dell’integrazione eventualmente spettante nell’anno di competenza dell’AUU (dal 1° marzo al 28 febbraio dell’anno successivo). Conseguentemente, non sarà possibile presentare il modello oltre il 28 febbraio 2023 ai fini del riconoscimento di importi riferiti a periodi antecedenti al 1° marzo 2022.
Inoltre, se presentato entro il 30 giugno il modulo avrà un’efficacia retroattiva: ciò significa che rispettando tale scadenza dell’anno di riferimento, verranno riconosciuti gli importi relativi alle mensilità arretrate, con decorrenza dal mese di marzo del medesimo anno.
Le prime erogazioni dell’integrazione Rdc/AU spettante avverranno a partire dal mese successivo alla data di presentazione del medesimo modello. Pertanto, tenuto conto della regola vigente in materia di RdC, secondo cui la mensilità di riferimento viene corrisposta nel mese successivo, se il modello è presentato il 15 ottobre 2022, la rata di RdC di ottobre dello stesso anno, maggiorata dell’integrazione spettante, verrà riconosciuta nel mese di novembre.
Di recente Tuttolavoro24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News.
Resta connesso con noi. Unisciti alla nostra pagina Telegram cliccando qui. E’ gratis!
Non hai l’APP di Telegram? Scaricala gratuitamente cliccando qui.
Segui la nostra pagina Facebook facendo clic qui.
RIPRODUZIONE RISERVATA – La riproduzione, su qualsiasi supporto e in qualsiasi forma, dei contenuti del presente articolo in violazione delle norme sul diritto di autore sarà segnalata all’Agcom per la sua immediata rimozione [Delibera n. 680/13/CONS 12/12/2013].