Con l’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, il Ministero dell’Istruzione fornisce le prime indicazioni riguardo le operazioni per l’attribuzione degli incarichi di supplenza al 30 giugno e 31 agosto.
La procedura di assegnazione è informatizzata e gli aspiranti dovranno presentare apposita domanda tramite Istanze Online.
Supplenze scuola 2022: tipologia e graduatorie
Le supplenze da attribuire sono:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.
Le graduatorie da cui si attinge per le suddette supplenze sono le graduatorie ad esaurimento (GaE) e, in subordine (in caso di esaurimento o incapienza delle predette GaE), dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) scorrendo la prima e poi la seconda fascia delle medesime.
Supplenze scuola 2022: durata del contratto
Il contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato, produrrà effetti dal giorno dell’assunzione in servizio fino al:
- 31 agosto nel caso di supplenze annuali a);
- giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche nel caso di supplenze temporanee b);
- l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio nel caso di supplenze temporanee c).
Supplenze scuola 2022: cosa indicare nella domanda
In sede di domanda, gli aspiranti inclusi in GaE e in GPS dovranno indicare e scegliere:
- la classe di concorso/tipo di posto di partecipazione;
- le preferenze di sede (scuole, comuni, distretti) – (sino a 150 preferenze per tutti gli insegnamenti per cui hanno l’inclusione in graduatoria);
- il tipo di contratto: al 30/06 o al 31/08;
- se intendono concorrere anche o solo per spezzoni orario, ottenendo eventualmente il complemento, se espressamente richiesto.
Si fa presente che la mancata indicazione di alcune sedi/classe di concorso/tipologia di posto equivale a rinuncia per le medesime; pertanto, qualora l’aspirante non esprima preferenze per tutte le sedi e le classi di concorso/tipologia di posto cui ha titolo e, al proprio turno di nomina, non sia soddisfatto, sarà considerato rinunciatario in riferimento alle sedi/classi di concorso/posto per cui non abbia espresso preferenza. Conseguentemente non ottiene (e non otterrà) l’incarico dalle graduatorie per cui sia stato in turno di nomina, per l’anno scolastico di riferimento.
Allo stesso modo, la mancata presentazione della domanda costituisce rinuncia al conferimento delle suddette supplenze (al 30/06 o al 31/08) da tutte le graduatorie, cui l’aspirante abbia titolo, per l’anno scolastico di riferimento.
Per tutte le altre informazioni sulla procedura di assegnazione delle supplenze si rimanda a suddetta Ordinanza del MIUR. Per conoscere i concorsi per docenti che si terranno a breve o quelli in corso di svolgimento clicca qui.
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