HomeEvidenzaBonus 150€? Spetta solo con queste Pensioni o Assegni INPS

Bonus 150€? Spetta solo con queste Pensioni o Assegni INPS [ELENCO UFFICIALE]

Spetta anche ai pensionati il bonus 150 euro, previsto a novembre 2022 dal Decreto Aiuti ter per aiutare famiglie e imprese alle prese con il rincaro energetico. Ma su quali pensioni verrà riconosciuto? Quali pensioni daranno accesso al bonus 150 euro?

I requisiti necessari per accedervi sono più o meno gli stessi del bonus 200 euro, ma un po’ più stringenti (per conoscerli clicca qui). Tra questi, l’essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria.

Bonus 150 euro, a quali pensionati arriva?

La bozza del Decreto è molto chiara in merito. Nell’articolo relativo al bonus 150 euro per i pensionati si nominano i titolari di:

  • pensione o assegno sociale;
  • pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti;
  • trattamenti di accompagnamento alla pensione, che includono:
    • l’APE sociale di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni;
    • l’APE volontario di cui agli articoli 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 232/2016, e successive modificazioni;
    • l’indennizzo commercianti di cui al D.lgs 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni;
    • gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26, comma 9, lett. b), del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148;
    • le prestazioni di accompagnamento a pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
    • l’indennità mensile del contratto di espansione di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del D.lgs n. 148/2015.

Bonus 150 euro su assegni e pensioni di natura assistenziale: a chi spetta

Esattamente come il Bonus 200 euro, il Bonus 150 euro non spetta solo a chi ha un trattamento di tipo previdenziale da Inps, ma anche per chi ha trattamenti di natura assistenziale.

L’indennità viene corrisposta d’ufficio ai soggetti che risultino titolari, alla data del 1° ottobre 2022, di:

  • pensione di inabilità, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5;
  • assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971;
  • pensione, non riversibile, per i ciechi (assoluti o parziali), di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66;
  • pensione, non riversibile, per sordi, di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;
  • assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995;
  • pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
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